<< REGOLAMENTO (CEE) 2262/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1984
che prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva

IL CONSIGl.IO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

 vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (5),

ha istituito un regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva;

che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, e concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per la campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto e concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli ;

che tale situazione potrebbe dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi comumtari ;

 considerando che nell'attuale situazione e opportuno disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto alla produzione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria; che e quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti; che tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7), a carico degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;

considerando che esiste una correlazione fra un regime di controllo efficace e un regime di sanzioni applicabili in caso di irregolarità constatata; che è quindi necessario potenziare e integrare l'attuale regime di sanzioni, per renderlo maggiormente dissuasivo, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino delle sanzioni, per reprimere le irregolarità constatate nel quadro del regime d'aiuto alla produzione; che, per garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle sanzioni previste, è opportuno definire alcuni casi particolari nei quali sono applicate sanzioni,


HA ADO'ITATO IL PRESENTRE  REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. Ciascun Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinaniento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Tuttavia gli Stati membri la cui produzione non superi 3000 tonnellate durante un periodo di riferimento da determinare non sono tenuti a costituire una specifica agenzia. In tal caso gli Stati membri interessati prendono tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'assolvimento dei compiti dell'agenzia di cui al presente articolo.

2. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, l'agenzia di cui al paragrafo 1 deve, conformemente al programma d'attività di cui al paragrafo 4 :

— verificare la conformità delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni alle dispo-

(1) GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.
(2) GU n. C 104 del 16. 4. 19S4, pag. 92.
(3) GU n. C 23 del 30. I. 184, pag. 20.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
(5) Vedi pagina I della presente Gazzetta Ufficiale
(6) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13
(7) GU n. L 367 del 31.12.1980, pag, 87

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sizioni del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazione di produttori di olio di oliva (1);

Controllare i frantoi riconosciuti; - indaga sulla destinazione dell'olio ottenuto dalla triturazione delle olive e dei sottoprodotti;


- raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, gli elementi necessari alla determinazione delle rese di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ;

- svolgere delle indagini statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo d'olio di oliva.

Su richeista dello Stato membro, agenzia procede:

- all'esame dei fascicoli di cui all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2261/84;

- ai controlli di cui all'art. 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

- ai controlli previsti in materia di aiuto al consumo.

Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia di svolgere indagini particolari.

3. L'agenzia beneficia in piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di ogni potere necessario ad assolvere i compiti di cui al paragrafo 2.

Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione sono appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato, su proposta dell'agenzia, elabora un bilancio previsionale ed un programma di attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime di aiuto alla produzione, che sono trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità si quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che essa ritiene opportuno.

Agenti della Commissione possono in qualsiasi momento seguire tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività esercitate. La relazione deve riferire sulle difficoltà eventualmente incontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

5. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1984 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:

- del 100% per i primi due anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia;

- del 50 % per il terzo anno.

Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE , di coprire una parte dell'onere finanziario loro spettante mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio di oliva.


Prima del 1° gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1987/1988.


6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 e deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati.Tale importo è concesso dopo che la Commissione ha constato che l'agenzia in questione è stata costituita e ha assolto i suoi compiti.


Per facilitare la costituzione e il funzionamento dell'agenzia, l'importo in questione può  essere anticipato durante l'anno in più rate, in aderenza al bilancio annuale dell'agenzia, stabilito congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione prima della fine di ottobre di ciascun anno successivo.


Articolo 2

A norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori adottano le misure specifiche adeguate per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto alla produzione, in particolare se è stato constatato:

a) che i dati che figurano nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non corrispondono alla situazione realmente esistente;

b) che il quantitativo che può fruire dell'aiuto è inferiore a quanto richiesto dagli olivicoltori aderenti ad un'organizzazione di produttori che hanno diritto ad un aiuto in funzione del quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto;

c) che un'organizzazione, o unione, di produttori non ha rispettato gli obblighi introdotti dal presente regolamento;

d) che un frantoio non ha rispettato gli obblighi introdotti  dal presente regolamento.

(1) vedi pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale.

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Articolo 3

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 gli Stati membri applicano almeno le seguenti misure specifiche:

a) nel caso di cui all'art. 2, lettera a), se dalla dichiarazione di coltura inesatta risulta un aumento del potenziale produttivo dell'olivicoltore in questione che non corrisponde alla situazione realmente esistente, tale olivicoltore deve pagare un importo in relazione con l'aumento di potenzialità risultante e sufficientemente dissuasivo;

b) nel caso di cui all'art. 2, lettera b), lo Stato membro interessato recupera gli importi indebitamente pagati, se del caso, a titolo dell'aiuto e l'olivicoltore in questione deve pagare un importo, in relazione con l'importo dell'aiuto richiesto per i quantitativi d'olio per i quali non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto e sufficientemente dissuasivo.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 e ferme restando le disposizioni dell'art. 20 quater del regolamento 136/66/CEE, se le organizzazione di produttori cui l'olivicoltore aderisce non ha verificato correttamente, conformemente ai propri obblighi, la richiesta di aiuto individuale e la dichiarazione di coltura, essa solidamente responsabile del pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

3. Se, nei casi di cui al paragrafo 1, le irregolarità costatate hanno conseguenze minime, gli Stati membri interessati possono non chiedere agli olivicoltori il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Qualora un'organizzazione di produttori o una loro unione non abbia effettuato i controlli cui è tenuta conformemente alle disposizioni degli art. 6, 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2261/84, lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

2. Ferme restando le disposizioni dell'art. 2, de dal controllo di un frantoio risultano irregolarità che facciano constatare, tra l'altro, una modifica sostanziale dei quantitativi di olive frante o di olio prodotto in base alla contabilità di origine, ovvero l'insufficienza della contabilità di origine o della sua comunicazione, lo Stato membro interessato revoca al frantoio in questione il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

3. Per determinare il periodo di revoca del riconoscimento l'autorità competente per tale revoca prende in considerazione la gravità dell'infrazione e la sua durata.

4. Durante il periodo di revoca del riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato non può concedere un nuovo riconoscimento a seguito di una domanda volta ad eludere la sanzione inflitta.

Qualora la revoca del riconoscimento di un frantoio avesse conseguenze gravi sulle possibilità di frangitura in una determinata zona di produzione, si può decidere di permettere il funzionamento del frantoio in questione sotto un regime speciale.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'art. 38 del regolamento 136/66/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì  17 luglio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
 

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