|
IL CONSIGl.IO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce
la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della
Commissione (1),
visto il parere del Parlamento
europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale
(3),
considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE
del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione
di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi (4),
modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2260/84 (5),
ha istituito un regime d'aiuto alla
produzione d'olio d'oliva;
che tale aiuto, di cui possono
beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, e
concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente
prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di
produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del
regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad
almeno 100 kg d'olio per la campagna, mentre agli altri
olivicoltori l'aiuto e concesso in funzione del numero e del
potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate
forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano
state effettivamente raccolte;
considerando che l'esperienza
ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo
numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli ;
che tale situazione potrebbe dar luogo a spese
ingiustificate a carico
dei fondi comumtari ;
considerando che nell'attuale situazione
e opportuno disporre misure speciali intese a garantire
un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto
alla produzione;
considerando che l'esperienza ha dimostrato
che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori
non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli
previsti dalla regolamentazione comunitaria; che e quindi
indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi
dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti;
che tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di
istituire
entro breve tempo una struttura particolare e di affidare
a quest'ultima delle funzioni che travalicano
l'ambito dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n.
729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al
finanziamento della politica agricola (6),
modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7), a carico degli Stati
membri, occorre disporre la partecipazione finanziaria della
Comunità per un certo periodo;
considerando che esiste una
correlazione fra un regime di controllo efficace e un regime
di sanzioni applicabili in caso di irregolarità constatata;
che è quindi necessario potenziare e integrare l'attuale
regime di sanzioni, per renderlo maggiormente dissuasivo,
tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva; che, a tal fine,
è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino delle
sanzioni, per reprimere le irregolarità constatate nel quadro
del regime d'aiuto alla produzione; che, per garantire
un'applicazione corretta ed uniforme delle sanzioni previste,
è opportuno definire alcuni casi particolari nei quali sono
applicate sanzioni,
HA ADO'ITATO IL PRESENTRE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ciascun Stato membro produttore costituisce,
in
conformità del proprio ordinaniento giuridico, un'agenzia
specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva.
Tuttavia gli Stati membri la
cui produzione non superi 3000 tonnellate durante un periodo di riferimento da
determinare non sono tenuti a costituire una specifica
agenzia. In tal caso gli Stati membri interessati prendono
tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'assolvimento
dei compiti dell'agenzia di cui al presente articolo.
2. Al
fine di assicurare la corretta applicazione del regime d'aiuto
alla produzione, l'agenzia di cui al paragrafo 1 deve,
conformemente al programma d'attività di cui al paragrafo 4
:
— verificare la conformità delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni alle dispo-
(1) GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.
(2) GU n. C 104 del
16. 4. 19S4, pag. 92.
(3) GU n. C 23 del 30. I. 184, pag.
20.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
(5) Vedi
pagina I della presente Gazzetta Ufficiale
(6)
GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13
(7) GU n. L 367 del 31.12.1980, pag, 87
-----------------------
sizioni del regolamento (CEE) n.
2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 che stabilisce le
norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle
organizzazione di produttori di olio di oliva (1);
Controllare i frantoi
riconosciuti; - indaga sulla destinazione dell'olio ottenuto dalla
triturazione delle olive e dei sottoprodotti;
- raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale,
gli elementi necessari alla determinazione delle rese di cui
all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ;
- svolgere delle indagini
statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il
consumo d'olio di oliva.
Su richeista dello Stato membro,
agenzia procede:
- all'esame dei fascicoli di cui
all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2261/84;
- ai controlli di cui
all'art. 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n.
2261/84;
- ai controlli previsti in
materia di aiuto al consumo.
Lo Stato membro, di propria
iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre
incaricare l'agenzia di svolgere indagini particolari.
3. L'agenzia beneficia in
piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato
membro interessato di ogni potere necessario ad assolvere i
compiti di cui al paragrafo 2.
Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione
sono appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.
4. Prima dell'inizio di
ciascuna campagna, lo Stato membro interessato, su proposta
dell'agenzia, elabora un bilancio previsionale ed un programma
di attività intesi a garantire la corretta applicazione del
regime di aiuto alla produzione, che sono trasmessi dallo
Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato
membro, fatte salve le responsabilità si quest'ultimo,
qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma
che essa ritiene opportuno.
Agenti della Commissione possono
in qualsiasi momento seguire tutte le attività svolte
dall'agenzia.
L'agenzia trasmette
periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni
sulle attività esercitate. La relazione deve riferire sulle
difficoltà eventualmente incontrate e formulare, se del caso,
proposte di miglioramento del regime di controllo.
5. Per un periodo di tre anni
a decorrere dal 1° novembre 1984 le spese effettive
dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità
europee in ragione:
- del 100% per i primi due anni,
entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per
l'agenzia costituita in Italia e di 7 milioni di ECU per
l'agenzia costituita in Grecia;
- del 50 % per il terzo anno.
Gli Stati membri hanno la
facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di
cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE , di coprire
una parte dell'onere finanziario loro spettante mediante una
trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore
dell'olio di oliva.
Prima del 1° gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a
decorrere dalla campagna 1987/1988.
6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo
5 e deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite
dagli Stati membri interessati.Tale importo è concesso dopo
che la Commissione ha constato che l'agenzia in questione è
stata costituita e ha assolto i suoi compiti.
Per facilitare la costituzione e il funzionamento
dell'agenzia, l'importo in questione può essere
anticipato durante l'anno in più rate, in aderenza al bilancio
annuale dell'agenzia, stabilito congiuntamente dallo
Stato membro e dalla Commissione prima della fine di ottobre di ciascun anno
successivo.
Articolo 2
A norma dell'articolo 11 del
regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori
adottano le misure specifiche adeguate per sanzionare le
infrazioni al regime di aiuto alla produzione, in particolare
se è stato constatato:
a) che i dati che figurano nella
dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 2261/84 non corrispondono alla situazione realmente
esistente;
b) che il quantitativo che può
fruire dell'aiuto è inferiore a quanto richiesto dagli
olivicoltori aderenti ad un'organizzazione di produttori che
hanno diritto ad un aiuto in funzione del quantitativo di olio
d'oliva effettivamente prodotto;
c) che un'organizzazione, o
unione, di produttori non ha rispettato gli obblighi
introdotti dal presente regolamento;
d) che un frantoio non ha
rispettato gli obblighi introdotti dal presente
regolamento.
(1)
vedi pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale.
---------------------
Articolo 3
1. Per l'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 2 gli Stati membri applicano almeno
le seguenti misure specifiche:
a) nel caso di cui all'art.
2, lettera a), se dalla dichiarazione di coltura inesatta
risulta un aumento del potenziale produttivo dell'olivicoltore
in questione che non corrisponde alla situazione realmente
esistente, tale olivicoltore deve pagare un importo in
relazione con l'aumento di potenzialità risultante e
sufficientemente dissuasivo;
b) nel caso di cui all'art. 2,
lettera b), lo Stato membro interessato recupera gli importi
indebitamente pagati, se del caso, a titolo dell'aiuto e
l'olivicoltore in questione deve pagare un importo, in
relazione con l'importo dell'aiuto richiesto per i
quantitativi d'olio per i quali non è stato riconosciuto il
diritto all'aiuto e sufficientemente dissuasivo.
2. Nel caso di cui al
paragrafo 1 e ferme restando le disposizioni dell'art. 20
quater del regolamento 136/66/CEE, se le organizzazione di
produttori cui l'olivicoltore aderisce non ha verificato
correttamente, conformemente ai propri obblighi, la richiesta
di aiuto individuale e la dichiarazione di coltura, essa
solidamente responsabile del pagamento degli importi di cui al
paragrafo 1.
3. Se, nei casi di cui al
paragrafo 1, le irregolarità costatate hanno conseguenze
minime, gli Stati membri interessati possono non chiedere agli
olivicoltori il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
1. Qualora un'organizzazione
di produttori o una loro unione non abbia effettuato i
controlli cui è tenuta conformemente alle disposizioni degli
art. 6, 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2261/84, lo Stato
membro interessato revoca il riconoscimento per un periodo
compreso tra una e cinque campagne.
2. Ferme restando le
disposizioni dell'art. 2, de dal controllo di un frantoio
risultano irregolarità che facciano constatare, tra l'altro,
una modifica sostanziale dei quantitativi di olive frante o di
olio prodotto in base alla contabilità di origine, ovvero
l'insufficienza della contabilità di origine o della sua
comunicazione, lo Stato membro interessato revoca al frantoio
in questione il riconoscimento per un periodo compreso tra una
e cinque campagne.
3. Per determinare il periodo di
revoca del riconoscimento l'autorità competente per tale
revoca prende in considerazione la gravità dell'infrazione e
la sua durata.
4. Durante il periodo di revoca
del riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro
interessato non può concedere un nuovo riconoscimento a
seguito di una domanda volta ad eludere la sanzione inflitta.
Qualora la revoca del
riconoscimento di un frantoio avesse conseguenze gravi sulle
possibilità di frangitura in una determinata zona di
produzione, si può decidere di permettere il funzionamento del
frantoio in questione sotto un regime speciale.
Articolo 5
Le modalità di applicazione
del presente regolamento sono adottate secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del regolamento 136/66/CEE.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente
regolamento.
Articolo 7
Il presente regolamento entra
in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a
decorrere dal 1° novembre 1984.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17
luglio 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
|