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DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 2 gennaio 1985.
Modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva previsto dai regolamenti (CEE) numero 2261/84
del 17 luglio 1984 del 31 ottobre 1984.
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22
settembre 1966, come da ultimo modificato dai regolamenti (CEE)
n. 1097/84 del 31 marzo 1984 e n. 2260/84 del 17 luglio 1984,
il quale prevede, tra l'altro, l'istituzione di un regime di aiuto
alla produzione di olio di oliva;
Visto il regolamento (CEE) n. 1098/84 del Consiglio del 31 marzo
1984 che fissa l'importo dell'aiuto per la campagna 1984-85;
Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio
1984 che stabilisce nuove norme generali relative all'aiuto alla
produzione e alle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva, a
partire dalla campagna 1984-85;
Visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio
1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva;
Visti i regolamenti (CEE) n. 2711/84 della commissione del 26
settembre 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 riguardanti
rispettivamente le organizzazioni degli olivicoltori e le modalità
di applicazione del regime di aiuto alla produzione;
Visti i propri decreti ministeriali: 17 settembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29 settembre 1984, relativo
al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori olivicoli
e 20 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 298
del 29 ottobre 1984, recante approvazione dei moduli della
denuncia-domanda di aiuto e del registro di lavorazione delle
olive per la campagna 1984-85, nonché disposizioni applicative del
regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito
nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e le norme ivi richiamate;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, recanti, tra l'altro, norme in
materia di concessione degli aiuti comunitari per l'olio di oliva;
Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative
della nuova citata regolamentazione comunitaria concernente il
regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;
Decreta:
Art. 1.
Normativa
L'attuazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva,
previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22
settembre 1966 e successive modificazioni ed Integrazioni, è
disciplinata dalle norme recate dal decreto-legge 18 dicembre
1970, n. 1012 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1971, n. 8, dalle norme ivi richiamate e dalle disposizioni applicative di cui ai regolamenti comunitari
ed ai decreti ministeriali specificati nelle premesse, nonché dai
decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24
dicembre 1974, n. 727, e dal presente decreto, fatte salve successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Qualità di olio ammissibili all'aiuto
L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1
viene concesso per gli oli di oliva di pressione previsti al
punto 1) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 136/66 e per
l'olio di sansa di oliva, ottenuti dalle olive raccolte sulle
superfici ammissibili all'aiuto ai termini dell'art. 5 dello
stesso regolamento n. 136/66 e del regolamento (CEE) n. 1590/83
del 14 giugno 1983.
La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata
forfettariamente secondo i criteri stabiliti dalla normativa
comunitaria.
Per la campagna 1984-85 la quantità di cui al precedente comma
viene fissata dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della
commissione del 31 ottobre 1984 nella misura dell'8% del
quantitativo di olio di pressione per il quale è stato
riconosciuto il diritto all'aiuto.
Art. 3.
Criteri generali di determinazione dell'aiuto
Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di
cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno
100 kg di olio di oliva, l'aiuto e determinato in funzione della
quantità di olio effettivamente prodotta presso un frantoio
riconosciuto.
Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero,
al potenziale produttivo degli olivi coltivali ed alle loro rese
forfettarie, è pari all'importo che si ottiene applicando al
numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio
fissate dalla commissione C.E.E.
L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il
trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata, per le
campagne 1984-85 e 1985-86, applicando al numero degli olivi in
produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione
C.E.E. e per le altre campagne facendo ricorso ai criteri che
saranno successivamente stabiliti con normativa comunitaria.
L'aiuto è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 7 del
regolamento (CEE) n. 2261/84 per i produttori associati che:
chiedono l'aiuto per l'olio prodotto su oliveti da essi
condotti in affitto per un periodo inferiore a tre anni;
hanno
venduto, anche parzialmente, le proprie olive; hanno aderito nel
corso della campagna ad un'associazione riconosciuta.
Nel caso in cui le olive sono state molite, anche in parte, presso
frantoi non riconosciuti, la domanda di aiuto deve contenere
l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata,
oltre che della documentazione prevista al successivo art. 8,
anche di un'adeguata documentazione comprovante la coltivazione
degli oliveti e la raccolta della olive. Per le piccole imprese
diretto-coltivatrici gli uffici istruttori possono ritenere valide forme semplificate di documentazione.
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Per la
campagna 1984-85 i produttori che si associano fino al 31 gennaio
1985 possono beneficiare dell'aiuto calcolato in funzione dell'effettiva quantità di
olio prodotto se questa, alle condizioni di cui ai precedenti 1° e
3° comma, non risulta inferiore a
100 chilogrammi.
Il produttore che, pur avendo assunto un vincolo triennale di
adesione ad un'associazione riconosciuta aderisce ad un'altra
associazione riconosciuta, perde, per effetto della norma di
cui all'art. 3, paragrafi 5 e 7, del Regolamento (CEE) n. 2261/84,
il diritto all'aiuto.
Articolo 4
Associazioni e unioni riconosciute
Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione calcolato
in base al criterio di cui al primo comma del precedente art.
3 i produttori olivicoli che aderiscono ad organizzazioni di
base riconosciute a termini dei regolamenti (CEE) n. 2261/84
e n. 2711/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali organizzazioni, che per brevità in seguito saranno denominate « associazioni, svolgono compiti di partecipazione alla gestione del regime di aiuto su coordinamento
da parte delle loro unioni, riconosciute ai sensi degli stessi
regolamenti innanzi richiamati.
Le istruzioni, che le unioni nell'ambito delle incombenze loro
derivanti in tale materia dalla normativa comunitaria e
nazionale impartiranno alle rispettive associazioni di base, hanno
carattere dispositivo e le associazioni sono obbligate a
rispettarle.
Art. 5
Ente preposto all'erogazione dell'aiuto comunitario
Alla corresponsione dell'aiuto di cui al presente decreto
provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo, che in appresso sarà indicata con la sola sigla « AIMA
».
Art. 6
Denuncia di coltivazione
Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione ogni
olivicoltore entro e non oltre il 30 novembre di ciascuna
campagna deve presentare la denuncia di coltivazione in
duplice copia agli uffici regionali territorialmente competenti
di cui al successivo art. 9, nelle forme e secondo le
prescrizioni previste dall'art. 1 del regolamento (CEE) n.
3061/84 del 31 ottobre 1984, e successive modificazioni ed
integrazioni, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. I
produttori aderenti ad un associazione riconosciuta sono tenuti,
pena la decadenza dal diritto all'aiuto, a presentare la denuncia
di coltivazione o per il tramite dell'associazione di
appartenenza.
Tuttavia, per la campagna 1984-85 la denuncia di coltivazione
va presentata all'associazione di appartenenza e entro la data
Improrogabile del 31 luglio 1985 unitamente alla domanda di
aiuto, redatte sui moduli approvati con il decreto
ministeriale 20 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 29 ottobre 1984.
L'associazione provvederà poi a trasmettere la denuncia e la
domanda di aiuto agli uffici istruttori entro e non oltre il 31
ottobre 1985.
La denuncia deve riportare l'indicazione del "codice-azienda",
che verrà fornito in tempo utile dall'AIMA alle associazioni ed
unioni riconosciute o agli uffici territorialmente competenti,
per consentire il collegamento meccanografico con la scheda olivicola, prevista dal decreto
ministeriale 3 asosto 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
225 del 17 agosto 1982, se già presentata nelle campagne
precedenti.
La denuncia deve essere integra, dalla presentazione della
suddetta scheda olivicola, se questa non è stata prodotta nel
corso di precedenti campagne, alla quale sarà attribuito
successivamente dall'AIMA il relativo "codice-azienda".
Devesi altresì, presentare una nuova scheda olivicola nel caso in
cui siano intervenute variazioni rispetto alla situazione
denunciata per precedenti campagne. In tale nuova scheda deve
essere riportato il « codice-azienda» della scheda precedente.
Il produttore che intende chiedere l'aiuto deve presentare, ai
termini dell'art. 3 paragrafo 5, del regolamento (CEE) n.
2261/84, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, una sola
denuncia per tutte le superfici olivetate da lui condotte e
ricadenti nel territorio di una stessa provincia.
E' fatto obbligo alle organizzazioni di produttori riconosciute
per le precedenti campagne di commercializzazione di restituire,
ai produttori che non hanno rinnovato il proprio vincolo
associativo a partire dalla campagna 1984-85, copia dell'intera
documentazione catastale afferente ai terreni olivetati ed al
relativo titolo di conduzione dei terreni stessi nonché della scheda olivicola
di cui ai precedenti commi.
Alt. 7
Controllo delle denunce di coltivazione
A norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84
le associazioni riconosciute, allo scopo di accertare la
veridicità dei dati denunciati, sono tenute a controllare mediante
sopralluogo il 5% per ciascuna campagna, e per la
campagna 1984-85 il 3%, delle denuncie di coltivazione presentate
dai rispettivi associati.
L'individuazione delle denunce da controllare viene operata
mediante sorteggio effettuato in tempo utile e nel pieno rispetto
delle modalità e dei criteri fissati dalla regolamentazione
comunitaria, nonché dalle relative disposizioni ed istruzioni
applicative interne. I controlli devono essere svolti da nuclei
composti almeno da due esperti qualificati, i quali, possibilmente in contraddittorio con il conduttore dei terreni
olivetati redigeranno, per ogni controllo effettuato, un
dettagliato
verbale di cui trasmetteranno copia entro cinque giorni all'AIMA
ed all'ufficio regionale incaricato dell'istruttoria e
liquidazione delle domande di aiuto.
I controlli devono essere
eseguiti prevalentemente prima che siano ultimate le
operazioni di raccolta delle olive, allo scopo anche di potere
acquisire ogni elemento necessario per un'adeguata valutazione della
produzione globale di olive e di olio di ciascun socio
assoggettato a controllo, oltre che per l'accertamento della
fondatezza del
relativo titolo di conduzione dell'oliveto e della titolarità del diritto all'aiuto.
Qualora I dati
contenuti nella denuncia di coltiva non corrispondono a
quelli constatati nel corso del sopralluogo, l'associazione cui
aderisce il produttore interessato trasmette l'intera pratica
all'ufficio istruttorio territorialmente competente. Per i
produttori non associati i controlli di cui al presente articolo
vengono svolti, nelle stesse percentuali indicate al primo comma,
dai competenti uffici regionali di istruttoria e
liquidazione delle domande di aiuto.
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Art. 8
Domanda di aiuto
Entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna di
commercializzazione, fatta salva ogni contraria disposizione
comunitaria, iproduttori
aventi diritto devono presentare domanda di aiuto, redatta su
modulo appositamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e
contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 5 del
regolamento (CEE) n. 3061/84.
La domanda di aiuto deve essere presentata, dai produttori
associati, alla propria associazione riconosciuta, e dagli altri
produttori, direttamente agli uffici regionali territorialmente
competenti che, salva diversa determinazione delle rispettive
regioni, corrispondono:
agli ispettorati provinciali
dell'alimentazione per le regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria e
Sicilia;
agli uffici provinciali degli enti regionali di
sviluppo
agricolo per le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata e Sardegna;
alle amministrazioni
provinciali per la regione Toscana;
agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la regione Campania;
alle sezioni alimentazione dei servizi
decentrati agricoltura, foreste e alimentazione per la regione
Marche;
all'assessorato all'agricoltura per le province autonome del Trentino-Alto Adige.
A tale scopo è fatto obbligo alle associazioni riconosciute di
istituire e tenere un registro di protocollo in cui devono
essere registrate giornalmente le denunce di coltivazione e le
relative domande di aiuto prodotte dai propri associati.
A corredo della domanda di aiuto, compilata in tutte le voci,
devono essere prodotti ed allegati i seguenti documenti:
a) per
ogni partita di olive molite, la dichiarazione di lavorazione
delle olive e di produzione di olio — che per brevità in appresso
viene denominata « modello F »
- rilasciata da un frantoio riconosciuto ai sensi del decreto
ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato nelle premesse del
presente decreto;
b) per le olive vendute, copia della fattura
di vendita debitamente quietanzata dall'acquirente e recante
anche le generalità, il codice fiscale o la partita IVA e
l'indirizzo completo dell'acquirente stesso;
c) la
documentazione prescritta dal successivo articolo 3 per le olive molile presso un frantoio non riconosciuto;
d) lo stato di
famiglia del o dei richiedenti l'aiuto e se persone fisiche, da
cui deve risultare l'indicazione della residenza, del luogo e
della data di nascita di ogni componente il o i nuclei
familiari;
e) la documentazione di rito, se trattasi di persona
giuridica.
Art. 9.
Modalità di compilazione del modello « F »
Ai fini della determinazione dell'aiuto in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto, il modello
« F » di a cui
al precedente art. 8 può essere rilasciato esclusivamente dai
frantoi riconosciuti ai termini della normativa comunitaria e
nazionale citata nelle premesse e successive modificazioni ed
integrazioni.
A tale fine il produttore deve accertarsi che il frantoio di cui si serve per la molitura delle proprie olive sia
fornito del riconoscimento concesso ai sensi del decreto
ministeriale 20 ottobre 1984 citato nelle premesse e
successive modifiche e integrazioni.
Il modello «F» deve essere rilasciato subito dopo
l'avvenuta molitura delle olive, debitamente firmalo dal
titolare del frantoio riconosciuto e controfirmato dal produttore
oppure da un suo incaricato o dall'acquirente delle olive. In
ogni caso il modello « F », per essere ritenuto valido ai fini
dell'aiuto, deve essere controfinnato dal produttore
interessato.
Art. 10
Cooperative di olivicoltori
Le cooperative legalmente costituite che aderiscono ad
un'associazione riconosciuta devono presentare tramite quest'ultima
le domande di aiuto, con scadenza, anche mensile, per conto dei
soci per i quali risultano molile tutte le olive, compilate
conformemente alle modalità e prescrizioni previste dalla
normativa comunitaria e dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e
corredate dalla relativa documentazione.
Le cooperative che praticano la lavorazione delle olive in forma
collettiva, e non distintamente per singoli soci, possono
presentare i fogli del registro, in deroga all'articolo 4, secondo
comma, del più volte citato decreto ministeriale 20 ottobre 1984,
al momento della presentazione della domanda di aiuto e comunque
non oltre il decimo giorno successivo alla data finale di lavorazione stagionale. Tuttavia dette cooperative devono giornalmente
annotare: nel registro standardizzato di lavorazione, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento
di molitura; in un apposito registro interno la quantità di olive
lavorate e quella di olio prodotto.
Le cooperative che esercitano anche il servizio molitura
per conto terzi dovranno istituire una doppia contabilità,
consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati
di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le
lavorazioni effettuate per conto i di terzi.
Art. 11
Verifica della titolarità del diritto all'aiuto
La verifica della titolarità del diritto all'aiuto, ai fini
dell'adesione ad un'associazione riconosciuta e dell'ammissione al
beneficio dell'aiuto alla produzione, deve essere operata mediante
l'acquisizione della certificazione catastale o di
altra documentazione ufficiale equivalente, di cui copia
deve essere conservata dalle associazioni e messa a
disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli
previsti dalla normativa comunitana e nazionale.
Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati
quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al
precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla
scheda olivicola presentata ai fini della costituzione dello
schedario olivicolo nazionale.
Per i produttori non associati la verifica della titolarltà
del diritto all'aiuto viene effettuata dagli uffici istruttori
territorialmente competenti.
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Art. 12
Verifica delle
domande di aiuto
Prima di presentare le domande mensili mensili di aiuto di cui all'art. 13 le
associazioni riconosciute assoggettano le
domande di aiuto dei rispettivi soci alla verifica della
compatibilità e della corrispondenza di cui all'art. 8 del
regolamento (CEE) n. 2261/84.
Tale verifica deve essere operata
applicando i criteri fissati dall'art. 6, primo paragrafo, del
regolamento (CEE) n. 3061/84 e tenendo conto dei risultati dei co trolli effettuati, a norma dall'art. 7 del presente decreto,
sulle denunce di coltivazione.
Nei casi in cui, neanche in base alla documentazione integrativa
prevista dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 risulta
possibile alle associazioni di accertare la compatibilità e la
corrispondenza di cui al precedente comma, le relative pratiche
devono essere trasmesse ai competenti uffici istruttori, i quali
provvederanno a determinare, secondo le modalità previste dalla
normativa interna, la quantità di olio da ammettere all'aiuto e l'importo dell'aiuto spettante ai singoli aventi diritto, tenendo
conto in particolare delle rese forfettarie in olive ed in olio
fissate dalla commissione C.E.E. per le rispettive zone di
produzione. La stessa procedura deve essere seguita anche nel caso
in cui gli elementi dichiarati nelle denunce di coltivazione non
risultano confermati dai controlli in loco.
La determinazione della quantità di olio da ammettere all'aiuto,
per ogni produttore, è effettuata dagli uffici istruttori tenendo
conto di tutti gli elementi utili disponibili ed in particolare
dei risultati delle verifiche e dei controlli previsti dalla
normativa comunitaria, ivi compresi quelli sull'attività e sulla
contabilità dei frantoi.
A tale scopo i suddetti uffici si avvalgono anche degli esiti
delle verifiche meccanografiche e di ogni altro strumento che l'AIMA
potrà loro offrire utilizzando le informazioni desumibili dallo
schedario olivicolo nazionale e dagli schedari computerizzati da
costituire a norma del regolamento (CEE) n. 2262/84.
Art. 13
Presentazione mensile delle domande di aiuto
Le unioni riconosciute o le associazioni riconosciute non aderenti
ad una unione sono tenute a presentare mensilmente, all'ufficio
istruttorio territorialmente competente, le domande di aiuto dei
rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e
nei cui confronti siano state completate le verifiche ed i
controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena
la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere
presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di
ciascuna campagna.
Ai fini del pagamento dell'anticipo dell'aiuto le unioni
riconosciute presenteranno all'AIMA a fronte delle domande
mensili, una nota riepilogativa — standardizzata e rispondente
alle esigenze ed ai criteri di computerizzazione stabiliti
dall'AIMA stessa — nella quale devono essere indicate le generalità
complete di ogni associato, il numero di « codice-azienda » di cui
all'art. 6 e le quantità di olio ritenute ammissibili all'aiuto,
comprensive della quota forfettaria di olio di sansa.
La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione
o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione
che, per le domande di aiuto dei produttori inclusi nella nota stessa, sono stati espletati
i
controlli e le verifiche previsti dalla normativa comunitaria
e nazionale.
I nominativi dei produttori associati che chiedono l'aiuto per
l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto
oppure in uso gratuito devono essere segnalati e resi chiaramente
individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di
apposita nota riepilogativa.
Entro il 10 agosto di ogni campagna le associazioni riconosciute
sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura -
Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli,
il numero complessivo delle domande di aiuto ed il corrispondente
quantitativo globale di olio d'oliva.
Art. 14
Anticipazione dell'aiuto
L'AIMA è autorizzata ad anticipare, su domanda dei singoli soci,
alle unioni di cui al precedente art. 4, una quota dell'aiuto
spettante ai rispettivi produttori associati, non superiore alla
misura prevista dall'art. 12, primo trattino, del regolamento
(CEE) n. 2261/84. Tale anticipo può essere erogato esclusivamente
a favore del produttori soci di associazioni aderenti ad unioni
riconosciute.
Per la campagna 1984-85 la domanda di anticipo può essere prodotta
dalla associazione di appartenenza per conto dei propri soci.
Il pagamento dell'eventuale saldo dell'aiuto, a favore dei
produttori associati che ne hanno diritto, viene effettuato, nei
limiti dell'aiuto determinato dagli uffici liquidatori, dopo che
l'AIMA e gli altri uffici ed organismi pubblici hanno espletato
le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza.
Art. 15
Acconto sulla trattenuta a favore delle
organizzazioni
dei produttori e relativa contabilità
L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle
associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse
spettanti ai termini rispettivamente delle lettere a) e b)
dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nel rispetto delle
modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto
regolamento, dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3061/84.
A tale fine le associazioni e le loro unioni sono tenute ad
istituire e tenere nelle forme di legge un'apposita contabilità
concernente l'impiego delle somme derivanti dalla trattenuta
prevista dalle norme comunitarie sopra richiamate. Copia della
suddetta contabilità deve essere trasmessa all'AIMA entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello della campagna di
commercializzazione cui si riferisce la trattenuta.
Le attività finanziate, ai termini della regolamentazione
comunitaria, con le somme di cui ai precedenti commi costituiscono
prestazioni di servizio destinate al sostegno della produzione
agricola.
Art. 16
Controllo sui frantoi riconosciuti
Fino all'istituzione ed all'entrata in funzione dell'agenzia di
cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984, i
controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa
contabilità di magazzino dei frantoi, rico-
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nosciuti ai termini del decreto
ministeriale 20 ottobre
1984 richiamato in epigrafe, sono esercitati, dagli uffici
regionali incaricati dell'istruttoria e liquidazione delle domande
di aiuto, nella percentuale del 5% dei frantoi in attività nel
corso di ciascuna campagna di commercializzazione. Per la campagna
1984-85 la percentuale dei frantoi da controllare è
del 3%.
I suddetti controlli devono essere espletati sul posto ed in
particolare durante il periodo di lavorazione delle olive.
Le irregolarità accertate nel corso dei controlli, fatto salvo
ogni altro adempimento di competenza, devono essere
tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura ed all'AIMA,
unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del
riconoscimento dei frantoi interessati.
Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato, per
le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal
Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento stesso al titolare del frantoio e
reso pubblico mediante tempestiva affissione all'albo pretorio del
comune nel cui territorio ricade lo stabilimento di molitura interessato.
Qualora i controlli di cui al presente articolo e le verifiche di
cui al precedente art. 12 evidenziano irregolarità nell'attività
e nella contabilità di magazzino tali da determinare la revoca del
riconoscimento del frantoio, la determinazione delle quantità di
olio da ammettere all'aiuto per i singoli produttori che hanno ivi
molito le proprie olive è effettuata in conformità di quanto
previsto dall'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84.
I controlli di cui ai precedenti commi possono essere integrati
da controlli sugli stabilimenti di estrazione di olio con
solvente dalla sansa e sugli stabilimenti di raffinazione
dell'olio di oliva lampante e degli oli estratti dalla sansa, i
quali terranno la contabilità a suo tempo prevista dagli
articoli 5 e 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10.
Art. 17
Modalità di pagamento dell'aiuto
Le unioni di associazioni di produttori riconosciute sono tenute
ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento
dell'anticipo e del saldo dell'aiuto a mezzo di bonifici bancari
oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto
di credito prescelto dalle organizzazioni stesse da inviarsi con
lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto.
Gli importi dell'anticipo e del saldo di cui al precedente comma
sono pari ai corrispondenti importi accreditati dall'AIMA sulla
base delle risultanze delle note riepilogative delle domande
ritenute ammissibili all'aiuto in applicazione della normativa
comunitaria e del presente decreto.
I rapporti tra le unioni riconosciute e l'istituto di credito
incaricato del servizio di pagamento dell'aiuto comunitario alla
produzione devono essere regolati, ai termini del decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, da apposita
convenzione, con la quale sia previsto che ai pagamenti in favore
degli aventi diritto deve farsi luogo entro non oltre dieci
giorni lavorativi tl.corrartti dalla data In cui gli
accredita-menti delle relative somme disposti dall'AIMA sono resi
effettivamente disponibili. Nel caso di soci di cooperative
olivicole aderenti ad associazioni di produttori, la trasmissione
degli assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli
produttori soci può essere effettuata per il tramite delle
cooperative medesime, al fine di facilitare le relative
operazioni di pagamento.
Anche i rapporti tra l'AIMA e le suddette unioni vengono regolati
con convenzione con la quale deve essere previsto che gli importi
degli assegni restituiti, per decesso o per mancato recapito
all'indirizzo del beneficiario indicato in domanda, vanno versati
presso l'istituto di credito, incaricato del servizio di pagamento, su apposito conto corrente vincolato per l'emissione dei nuovi
titoli debitamente aggiornati.
Gli estratti conto, corredati dallo scalare degli interessi
bancari maturati per effetto della giacenza delle somme, devono
essere semestralmente comunicati all'AIMA a cura delle unioni
interessate.
Gli interessi bancari maturati sono di esclusiva pertinenza
dell'AIMA alla quale devono essere accreditati dalle
organizzazioni dei produttori, al netto delle sole ritenute
erariali, mediante versamento con vaglia del Tesoro sul conto
corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA - gestione
finanziaria.
Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto non è
consentito ai produttori associati di eleggere domicilio presso
associazioni o organismi similari per la ricezione degli assegni
bancari di cui ai commi precedenti.
Il presente articolo, per quanto compatibile con la normativa
comunitaria, si applica altresì per il pagamento dell'aiuto ai
produttori soci di associazioni non aderenti ad unioni
riconosciute.
Art. 18
Sospensione cautelativa
Compatibilmente con la regolamentazione comunitaria e con le
norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché con il
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727,
l'AIMA adotta la sospensione cautelativa dell'aiuto
comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero
insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od
organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti
suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta
erogazione dell'aiuto.
Art. 19
Rese in olive ed in olio
Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in
olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni
provinciali di cui all'alt. 11 del decreto-legge 21 settembre
1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10,
devono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura - Direzione
generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 31
marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati accompagnati da
apposite
relazioni sull'andamento della produzione:
a)
delimitazione geografica della zona;
b) Stima della
superficie olivicola;
c)Stima del numero medio di
olivi per
ettaro in coltura specializzata;
d) produzione
media di olive per albero;
e) produzione
di olio per 100 chili di olive;
f) rese in
olive relativamente agli oliveti più rappresentativi della zona;
g) rese in
olio determinate secondo i criteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3061/84;
h) per ciascun
Comune numero di frantoi riconosciuti, ai quali è stato consegnato
il registro di lavorazione.
Art. 20
Disposizioni
per le regioni
Le regioni
assicurano, conformemente alle disposizioni recate dal
decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12
febbraio 1971, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolare
assolvimento dei compiti d'istruttoria e di liquidazione previsti
dal presente decreto in attuazione della relativa regolamentazione
comunitaria.
A tale scopo esse promuovono in conformità di quanto previsto
dall'art. 17 del decreto ministeriale 29 novembre
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del
10 dicembre 1982, la costituzione di nuclei di accertamento
composti di almeno due funzionari, non necessariamente della
carriera direttiva, scelti tra i dipendenti propri o degli enti
regionali di sviluppo agricolo o di altri enti vigilati delle
regioni medesime.
Art. 21
Norma abrogativa
A partire dalla campagna di commercializzazione
1984-85 è abrogata ogni altra precedente disposizione ministeriale
incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 2 gennaio 1985
II Ministro: PANDOLFI