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DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE



DECRETO 2 gennaio 1985.


Modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva previsto dai regolamenti (CEE) numero 2261/84 del 17 luglio 1984 del 31 ottobre 1984.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dai regolamenti (CEE) n. 1097/84 del 31 marzo 1984 e n. 2260/84 del 17 luglio 1984, il quale prevede, tra l'altro, l'istituzione di un regime di aiuto alla produzione di olio di oliva;
Visto il regolamento (CEE) n. 1098/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa l'importo dell'aiuto per la campagna 1984-85;
Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce nuove norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva, a partire dalla campagna 1984-85;
Visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva;
Visti i regolamenti (CEE) n. 2711/84 della commissione del 26 settembre 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 riguardanti rispettivamente le organizzazioni degli olivicoltori e le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione;
Visti i propri decreti ministeriali: 17 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29 settembre 1984, relativo al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori olivicoli e 20 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984, recante approvazione dei moduli della denuncia-domanda di aiuto e del registro di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85, nonché disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e le norme ivi richiamate;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, recanti, tra l'altro, norme in materia di concessione degli aiuti comunitari per l'olio di oliva;
Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova citata regolamentazione comunitaria concernente il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;


Decreta:


 Art. 1.
Normativa

L'attuazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva, previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed Integrazioni, è disciplinata dalle norme recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012  convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, dalle norme ivi richiamate e dalle disposizioni applicative di cui ai regolamenti comunitari ed ai decreti ministeriali specificati nelle premesse, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, e dal presente decreto, fatte salve successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2.


Qualità di olio ammissibili all'aiuto


L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso per gli oli di oliva di pressione previsti al punto 1) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 136/66 e per l'olio di sansa di oliva, ottenuti dalle olive raccolte sulle superfici ammissibili all'aiuto ai termini dell'art. 5 dello stesso regolamento n. 136/66 e del regolamento (CEE) n. 1590/83 del 14 giugno 1983.
La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata forfettariamente secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.
Per la campagna 1984-85 la quantità di cui al precedente comma viene fissata dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984 nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.


Art. 3.


Criteri generali di determinazione dell'aiuto


Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 100 kg di olio di oliva, l'aiuto e determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta presso un frantoio riconosciuto.
Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivali ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene applicando al numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E.
L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata, per le campagne 1984-85 e 1985-86, applicando al numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. e per le altre campagne facendo ricorso ai criteri che saranno successivamente stabiliti con normativa comunitaria.
L'aiuto è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2261/84 per i produttori associati che:

chiedono l'aiuto per l'olio prodotto su oliveti da essi condotti in affitto per un periodo inferiore a tre anni;
hanno venduto, anche parzialmente, le proprie olive; hanno aderito nel corso della campagna ad un'associazione riconosciuta.
Nel caso in cui le olive sono state molite, anche in parte, presso frantoi non riconosciuti, la domanda di aiuto deve contenere l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata, oltre che della documentazione prevista al successivo art. 8, anche di un'adeguata documentazione comprovante la coltivazione degli oliveti  e la raccolta della olive. Per le piccole imprese diretto-coltivatrici gli uffici istruttori possono ritenere valide forme semplificate di documentazione.

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 Per la campagna 1984-85 i produttori che si associano fino al 31 gennaio 1985 possono beneficiare dell'aiuto calcolato in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto se questa, alle condizioni di cui ai precedenti 1° e 3° comma, non risulta inferiore a 100 chilogrammi.
Il produttore che, pur avendo assunto un vincolo triennale di adesione ad un'associazione riconosciuta aderisce ad un'altra associazione riconosciuta, perde, per effetto della norma di cui all'art. 3, paragrafi 5 e 7, del Regolamento (CEE) n. 2261/84, il diritto all'aiuto.


Articolo 4


Associazioni e unioni riconosciute


Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione calcolato in base al criterio di cui al primo comma del precedente art. 3 i produttori olivicoli che aderiscono ad organizzazioni di base riconosciute a termini dei regolamenti (CEE) n. 2261/84 e n. 2711/84 e successive  modificazioni ed integrazioni.
Tali organizzazioni, che per brevità in seguito saranno denominate « associazioni, svolgono compiti di partecipazione alla gestione del regime di aiuto su coordinamento da parte delle loro unioni, riconosciute ai sensi degli stessi regolamenti innanzi richiamati.
Le istruzioni, che le unioni nell'ambito delle incombenze loro derivanti in tale materia dalla normativa comunitaria e nazionale impartiranno alle rispettive associazioni di base, hanno carattere dispositivo e le associazioni sono obbligate a rispettarle.


Art. 5


Ente preposto all'erogazione dell'aiuto comunitario


Alla corresponsione dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che in appresso sarà indicata con la sola sigla « AIMA ».


Art. 6


Denuncia di coltivazione


Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione ogni olivicoltore entro e non oltre il 30 novembre di ciascuna campagna deve presentare la denuncia di coltivazione in duplice copia agli uffici regionali territorialmente competenti di cui al successivo art. 9, nelle forme e secondo le prescrizioni previste dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 del 31 ottobre 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. I produttori aderenti ad un associazione riconosciuta sono tenuti, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, a presentare la denuncia di coltivazione o per il tramite dell'associazione di appartenenza.
Tuttavia, per la campagna 1984-85 la denuncia di coltivazione va presentata all'associazione di appartenenza e entro la data Improrogabile del 31 luglio 1985 unitamente alla domanda di aiuto, redatte sui moduli approvati con il decreto ministeriale 20 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984.
L'associazione provvederà poi a trasmettere la denuncia e la domanda di aiuto agli uffici istruttori entro e non oltre il 31 ottobre 1985.
La denuncia deve riportare l'indicazione del "codice-azienda", che verrà fornito in tempo utile dall'AIMA alle associazioni ed unioni riconosciute o agli uffici territorialmente competenti, per consentire il collegamento meccanografico con la scheda olivicola, prevista dal decreto ministeriale 3 asosto 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 17 agosto 1982, se già presentata nelle campagne precedenti.
La denuncia deve essere integra, dalla presentazione della suddetta scheda olivicola, se questa non è stata prodotta nel corso di precedenti campagne, alla quale sarà attribuito successivamente dall'AIMA il relativo  "codice-azienda".
Devesi altresì, presentare una nuova scheda olivicola nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto alla situazione denunciata per precedenti campagne. In tale nuova scheda deve essere riportato il « codice-azienda» della scheda precedente. Il produttore che intende chiedere l'aiuto deve presentare, ai termini dell'art. 3 paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2261/84, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, una sola denuncia per tutte le superfici olivetate da lui condotte e ricadenti nel territorio di una stessa provincia.
E' fatto obbligo alle organizzazioni di produttori riconosciute per le precedenti campagne di commercializzazione di restituire, ai produttori che non hanno rinnovato il proprio vincolo associativo a partire dalla campagna 1984-85, copia dell'intera documentazione catastale afferente ai terreni olivetati ed al relativo titolo di conduzione dei terreni stessi nonché della scheda olivicola di cui ai precedenti commi.

Alt. 7


Controllo delle denunce di coltivazione


A norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 le associazioni riconosciute, allo scopo di accertare la veridicità dei dati denunciati, sono tenute a controllare mediante sopralluogo il 5% per ciascuna campagna, e per la campagna 1984-85 il 3%, delle denuncie di coltivazione presentate dai rispettivi associati.
L'individuazione delle denunce da controllare viene operata mediante sorteggio effettuato in tempo utile e nel pieno rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla regolamentazione comunitaria, nonché dalle relative disposizioni ed istruzioni applicative interne. I controlli devono essere svolti da nuclei composti almeno da due esperti qualificati, i quali, possibilmente in contraddittorio con il conduttore dei terreni olivetati redigeranno, per ogni controllo effettuato, un dettagliato verbale di cui trasmetteranno copia entro cinque giorni all'AIMA ed all'ufficio regionale incaricato dell'istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto.
I controlli devono essere eseguiti prevalentemente prima che siano ultimate le operazioni di raccolta delle olive, allo scopo anche di potere acquisire ogni elemento necessario per un'adeguata valutazione della produzione globale di olive e di olio di ciascun socio assoggettato a controllo, oltre che per l'accertamento della fondatezza del relativo titolo di conduzione dell'oliveto e della titolarità del diritto all'aiuto.
Qualora I dati contenuti nella denuncia di coltiva non corrispondono a quelli constatati nel corso del sopralluogo, l'associazione cui aderisce il produttore interessato trasmette l'intera pratica all'ufficio istruttorio territorialmente competente. Per i produttori non associati i controlli di cui al presente articolo vengono svolti, nelle stesse percentuali indicate al primo comma, dai competenti uffici regionali di istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto.

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 Art. 8


Domanda di aiuto


Entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, fatta salva ogni contraria disposizione comunitaria, iproduttori aventi diritto devono presentare domanda di aiuto, redatta su modulo appositamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3061/84.
La domanda di aiuto deve essere presentata, dai produttori associati, alla propria associazione riconosciuta, e dagli altri produttori, direttamente agli uffici regionali territorialmente competenti che, salva diversa determinazione delle rispettive regioni, corrispondono:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione per le regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia -Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti regionali di sviluppo agricolo per le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna;

alle amministrazioni provinciali per la regione Toscana;

agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la regione Campania;

alle sezioni alimentazione dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione per la regione Marche;

all'assessorato all'agricoltura per le province autonome del Trentino-Alto Adige.


A tale scopo è fatto obbligo alle associazioni riconosciute di istituire e tenere un registro di protocollo in cui devono essere registrate giornalmente le denunce di coltivazione e le relative domande di aiuto prodotte dai propri associati.
A corredo della domanda di aiuto, compilata in tutte le voci, devono essere prodotti ed allegati i seguenti documenti:

a) per ogni partita di olive molite, la dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio — che per brevità in appresso viene denominata « modello F » - rilasciata da un frantoio riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato nelle premesse del presente decreto;

b) per le olive vendute, copia della fattura di vendita debitamente quietanzata dall'acquirente e recante anche le generalità, il codice fiscale o la partita IVA e l'indirizzo completo dell'acquirente stesso;

c) la documentazione prescritta dal successivo articolo 3 per le olive molile presso un frantoio non riconosciuto;

d) lo stato di famiglia del o dei richiedenti l'aiuto e se persone fisiche, da cui deve risultare l'indicazione della residenza, del luogo e della data di nascita di ogni componente il o i nuclei familiari;

e) la documentazione di rito, se trattasi di persona giuridica.


Art. 9.


Modalità di compilazione del modello « F »


Ai fini della determinazione dell'aiuto in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto, il modello « F » di a cui al precedente art. 8 può essere rilasciato esclusivamente dai frantoi riconosciuti ai termini della normativa comunitaria e nazionale citata nelle premesse e successive modificazioni ed integrazioni.

 A tale fine il produttore deve accertarsi che il frantoio di cui si serve per la molitura delle proprie olive sia fornito del riconoscimento concesso ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 citato nelle premesse e successive modifiche e integrazioni.
Il modello «F» deve essere rilasciato subito dopo l'avvenuta molitura delle olive, debitamente firmalo dal titolare del frantoio riconosciuto e controfirmato dal produttore oppure da un suo incaricato o dall'acquirente delle olive. In ogni caso il modello « F », per essere ritenuto valido ai fini dell'aiuto, deve essere controfinnato dal produttore interessato.


Art. 10


Cooperative di olivicoltori


Le cooperative legalmente costituite che aderiscono ad un'associazione riconosciuta devono presentare tramite quest'ultima le domande di aiuto, con scadenza, anche mensile, per conto dei soci per i quali risultano molile tutte le olive, compilate conformemente alle modalità e prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e corredate dalla relativa documentazione.
Le cooperative che praticano la lavorazione delle olive in forma collettiva, e non distintamente per singoli soci, possono presentare i fogli del registro, in deroga all'articolo 4, secondo comma, del più volte citato decreto ministeriale 20 ottobre 1984, al momento della presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla data finale di lavorazione stagionale. Tuttavia dette cooperative devono giornalmente annotare: nel registro standardizzato di lavorazione, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento di molitura; in un apposito registro interno la quantità di olive lavorate e quella di olio prodotto.
Le cooperative che esercitano anche il servizio molitura per conto terzi dovranno istituire una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto i di terzi.


Art. 11


Verifica della titolarità del diritto all'aiuto


La verifica della titolarità del diritto all'aiuto, ai fini dell'adesione ad un'associazione riconosciuta e dell'ammissione al beneficio dell'aiuto alla produzione, deve essere operata mediante l'acquisizione della certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale equivalente, di cui copia deve essere conservata dalle associazioni e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitana e nazionale.
Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla scheda olivicola presentata ai fini della costituzione dello schedario olivicolo nazionale.
Per i produttori non associati la verifica della titolarltà del diritto all'aiuto viene effettuata dagli uffici istruttori territorialmente competenti.

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 Art. 12

Verifica delle domande di aiuto

Prima di presentare le domande mensili mensili di aiuto di cui all'art. 13 le associazioni riconosciute assoggettano le domande di aiuto dei rispettivi soci alla verifica della compatibilità e della corrispondenza di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Tale verifica deve essere operata applicando i criteri fissati dall'art. 6, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 3061/84 e tenendo conto dei risultati dei co trolli effettuati, a norma dall'art. 7 del presente decreto, sulle denunce di coltivazione.
Nei casi in cui, neanche in base alla documentazione integrativa prevista dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 risulta possibile alle associazioni di accertare la compatibilità e la corrispondenza di cui al precedente comma, le relative pratiche devono essere trasmesse ai competenti uffici istruttori, i quali provvederanno a determinare, secondo le modalità previste dalla normativa interna, la quantità di olio da ammettere all'aiuto e l'importo dell'aiuto spettante ai singoli aventi diritto, tenendo conto in particolare delle rese forfettarie in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per le rispettive zone di produzione. La stessa procedura deve essere seguita anche nel caso in cui gli elementi dichiarati nelle denunce di coltivazione non risultano confermati dai controlli in loco.
La determinazione della quantità di olio da ammettere all'aiuto, per ogni produttore, è effettuata dagli uffici istruttori tenendo conto di tutti gli elementi utili disponibili ed in particolare dei risultati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, ivi compresi quelli sull'attività e sulla contabilità dei frantoi.
A tale scopo i suddetti uffici si avvalgono anche degli esiti delle verifiche meccanografiche e di ogni altro strumento che l'AIMA potrà loro offrire utilizzando le informazioni desumibili dallo schedario olivicolo nazionale e dagli schedari computerizzati da costituire a norma del regolamento (CEE) n. 2262/84.


Art. 13


Presentazione mensile delle domande di aiuto


Le unioni riconosciute o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione sono tenute a presentare mensilmente, all'ufficio istruttorio territorialmente competente, le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna.
Ai fini del pagamento dell'anticipo dell'aiuto le unioni riconosciute presenteranno all'AIMA a fronte delle domande mensili, una nota riepilogativa — standardizzata e rispondente alle esigenze ed ai criteri di computerizzazione stabiliti dall'AIMA stessa — nella quale devono essere indicate le generalità complete di ogni associato, il numero di « codice-azienda » di cui all'art. 6 e le quantità di olio ritenute ammissibili all'aiuto, comprensive della quota forfettaria di olio di sansa.
La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che, per le domande di aiuto dei pro
duttori inclusi nella nota stessa, sono stati espletati i controlli e le verifiche previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
I nominativi dei produttori associati che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto oppure in uso gratuito devono essere segnalati e resi chiaramente individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota riepilogativa.
Entro il 10 agosto di ogni campagna le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli, il numero complessivo delle domande di aiuto ed il corrispondente quantitativo globale di olio d'oliva.


Art. 14


Anticipazione dell'aiuto


L'AIMA è autorizzata ad anticipare, su domanda dei singoli soci, alle unioni di cui al precedente art. 4, una quota dell'aiuto spettante ai rispettivi produttori associati, non superiore alla misura prevista dall'art. 12, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84. Tale anticipo può essere erogato esclusivamente a favore del produttori soci di associazioni aderenti ad unioni riconosciute.
Per la campagna 1984-85 la domanda di anticipo può essere prodotta dalla associazione di appartenenza per conto dei propri soci.
Il pagamento dell'eventuale saldo dell'aiuto, a favore dei produttori associati che ne hanno diritto, viene effettuato, nei limiti dell'aiuto determinato dagli uffici liquidatori, dopo che l'AIMA e gli altri uffici ed organismi pubblici hanno espletato le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza.


Art. 15

Acconto sulla trattenuta a favore delle organizzazioni dei produttori e relativa contabilità


L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti ai termini rispettivamente delle lettere a) e b) dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3061/84.
A tale fine le associazioni e le loro unioni sono tenute ad istituire e tenere nelle forme di legge un'apposita contabilità concernente l'impiego delle somme derivanti dalla trattenuta prevista dalle norme comunitarie sopra richiamate. Copia della suddetta contabilità deve essere trasmessa all'AIMA entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della campagna di commercializzazione cui si riferisce la trattenuta.
Le attività finanziate, ai termini della regolamentazione comunitaria, con le somme di cui ai precedenti commi costituiscono prestazioni di servizio destinate al sostegno della produzione agricola.


Art. 16


Controllo sui frantoi riconosciuti


Fino all'istituzione ed all'entrata in funzione dell'agenzia di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi, rico-

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nosciuti ai termini del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato in epigrafe, sono esercitati, dagli uffici regionali incaricati dell'istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto, nella percentuale del 5% dei frantoi in attività nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione. Per la campagna 1984-85 la percentuale dei frantoi da controllare è del 3%.
I suddetti controlli devono essere espletati sul posto ed in particolare durante il periodo di lavorazione delle olive.
Le irregolarità accertate nel corso dei controlli, fatto salvo ogni altro adempimento di competenza, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura ed all'AIMA, unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del riconoscimento dei frantoi interessati.
Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato, per le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso al titolare del frantoio e reso pubblico mediante tempestiva affissione all'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade lo stabilimento di molitura interessato.
Qualora i controlli di cui al presente articolo e le verifiche di cui al precedente art. 12 evidenziano irregolarità nell'attività e nella contabilità di magazzino tali da determinare la revoca del riconoscimento del frantoio, la determinazione delle quantità di olio da ammettere all'aiuto per i singoli produttori che hanno ivi molito le proprie olive è effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84.
I controlli di cui ai precedenti commi possono essere integrati da controlli sugli stabilimenti di estrazione di olio con solvente dalla sansa e sugli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli estratti dalla sansa, i quali terranno la contabilità a suo tempo prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10.


Art. 17


Modalità di pagamento dell'aiuto


Le unioni di associazioni di produttori riconosciute sono tenute ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento dell'anticipo e del saldo dell'aiuto a mezzo di bonifici bancari oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto di credito prescelto dalle organizzazioni stesse da inviarsi con lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto.
Gli importi dell'anticipo e del saldo di cui al precedente comma sono pari ai corrispondenti importi accreditati dall'AIMA sulla base delle risultanze delle note riepilogative delle domande ritenute ammissibili all'aiuto in applicazione della normativa comunitaria e del presente decreto.
I rapporti tra le unioni riconosciute e l'istituto di credito incaricato del servizio di pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione devono essere regolati, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, da apposita convenzione, con la quale sia previsto che ai pagamenti in favore degli aventi diritto deve farsi luogo entro non oltre dieci giorni lavorativi tl.corrartti dalla data In cui gli accredita-menti delle relative somme disposti dall'AIMA sono resi effettivamente disponibili. Nel caso di soci di cooperative olivicole aderenti ad associazioni di produttori, la trasmissione degli assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli produttori soci può essere effettuata per il tramite delle cooperative medesime, al fine di facilitare le relative operazioni di pagamento.
Anche i rapporti tra l'AIMA e le suddette unioni vengono regolati con convenzione con la quale deve essere previsto che gli importi degli assegni restituiti, per decesso o per mancato recapito all'indirizzo del beneficiario indicato in domanda, vanno versati presso l'istituto di credito, incaricato del servizio di pagamento, su apposito conto corrente vincolato per l'emissione dei nuovi titoli debitamente aggiornati.
Gli estratti conto, corredati dallo scalare degli interessi bancari maturati per effetto della giacenza delle somme, devono essere semestralmente comunicati all'AIMA a cura delle unioni interessate.
Gli interessi bancari maturati sono di esclusiva pertinenza dell'AIMA alla quale devono essere accreditati dalle organizzazioni dei produttori, al netto delle sole ritenute erariali, mediante versamento con vaglia del Tesoro sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA - gestione finanziaria.
Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto non è consentito ai produttori associati di eleggere domicilio presso associazioni o organismi similari per la ricezione degli assegni bancari di cui ai commi precedenti.
Il presente articolo, per quanto compatibile con la normativa comunitaria, si applica altresì per il pagamento dell'aiuto ai produttori soci di associazioni non aderenti ad unioni riconosciute.


Art. 18


Sospensione cautelativa


Compatibilmente con la regolamentazione comunitaria e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, l'AIMA adotta la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell'aiuto.


Art. 19


Rese in olive ed in olio


Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni provinciali di cui all'alt. 11 del decreto-legge 21 settembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, devono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 31 marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati accompagnati da apposite relazioni sull'andamento della produzione:

a) delimitazione geografica della zona;

b) Stima della superficie olivicola;

c)Stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione di olio per 100 chili di olive;

f) rese in olive relativamente agli oliveti più rappresentativi della zona;

g) rese in olio determinate secondo i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3061/84;

h) per ciascun Comune numero di frantoi riconosciuti, ai quali è stato consegnato il registro di lavorazione.

Art. 20

Disposizioni per le regioni

Le regioni assicurano, conformemente alle disposizioni recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolare assolvimento dei compiti d'istruttoria e di liquidazione previsti dal presente decreto in attuazione della relativa regolamentazione comunitaria.
A tale scopo esse promuovono in conformità di quanto previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale 29 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1982, la costituzione di nuclei di accertamento composti di almeno due funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, scelti tra i dipendenti propri o degli enti regionali di sviluppo agricolo o di altri enti vigilati delle regioni medesime.


Art. 21


Norma abrogativa


A partire dalla campagna di commercializzazione 1984-85 è abrogata ogni altra precedente disposizione ministeriale incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Roma, addì 2 gennaio 1985
 

 

II Ministro: PANDOLFI

 

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