IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che
istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n.
136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
vista la
proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 5 del
regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla
produzione di olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, e
concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente
prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di
produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del
regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad
almeno 100 kg d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori
l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale
produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state
effettivamente raccolte;
considerando che, in attesa della
costituzione dello schedario oleicolo occorre calcolare l'aiuto
per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie
degli olivi; considerando che, per garantire il corretto
funzionamento del regime d'aiuto, occorre determinare i tipi di
olio d'oliva per i quali l'aiuto è, concesso; considerando che,
per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è
opportuno precisare i diritti e gli obblighi di tutte le persone
cui detto regime si applica, ossia degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e delle unioni di organizzazioni,
nonché degli Stati membri interessati;
considerando che è
opportuno basarsi anzitutto su un sistema di dichiarazioni di
coltura presentate dagli olivicoltori;
considerando che le
organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo
20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE devono
essere composte di un numero minimo
di membri o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o
della produzione di olio; che tali limiti devono essere fissati a
livelli compatibili sia con l'efficacia dell'azione delle
organizzazioni, sia con le possibilità di controllo negli Stati
membri produttori; che, per garantire la gestione efficace delle
organizzazioni, è opportuno stabilire talune condizioni
supplementari cui devono conformarsi gli olivicoltori;
considerando che le unioni di organizzazioni di produttori di olio
d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del predetto
regolamento, devono essere composte di un numero minimo di
organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione nazionale; che detti limiti devono essere fissati a livelli
tali che i particolari compiti di coordinamento e di controllo cui
le unioni sono tenute possano essere svolti efficacemente;
considerando che l'articolo 20 quater del suddetto regolamento ha
assegnato alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni
determinati compiti di verifica e di coordinamento; che è
pertanto opportuno definire le operazioni da effettuare ai fini
dell'espletamento di detti compiti;
considerando che, ai fini
di una corretta gestione amministrativa, le organizzazioni di
produttori e le loro unioni introducono una richiesta di
riconoscimento alle competenti autorità nazionali in tempo utile
prima dell'inizio della campagna; che lo Stato membro delibera
entro un termine ragionevole;
considerando che, in conformità
dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n.
136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto può essere trattenuta per
coprire le spese inerenti alle operazioni di controllo effettuate
dalle organizzazioni di produttori e dalle loro unioni; che è
opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate
soltanto per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 20
quater, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento;
considerando
che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del predetto
regolamento, ha riservato alle unioni il beneficio dell'anticipo
sull'importo dell'aiuto; che, per motivi di corretta gestione
amministrativa, è opportuno disporre che questo anticipo non
superi una certa percentuale dell'importo dell'aiuto;
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 1
della presente Gazzetta ufficiale.
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considerando
che,ai fini del corretto funzionamento del regime
di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di
un'organizzazione di produttori, è opportuno disporre che tale
aiuto sia versato soltanto per i quantitativi di olio ottenuti in
frantoi riconosciuti; che, ai fini del riconoscimento, e
opportuno che i frantoi interessati rispondano a determinati
requisiti;
considerando che l'aiuto riveste notevole interesse
per i produttori di olio e costituisce un onere finanziano per la
Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto
per l'olio che può beneficiarne, si rende necessario un regime di
controllo amministrativo adeguato;
considerando che, ai fini di
una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere
che, qualora sussistano dubbi in merito alla produzione effettiva
di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il
quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, tenuto conto
del numero di oleicoltori da controllare e nonostante i numerosi
controlli sul piano normativo, esistono problemi circa
l'esecuzione puntuale ed efficace dei controlli e delle
verifiche; che, per ovviare a cali problemi, occorre costituire,
in ciascuno Stato membro produttore, uno schedario computerizzato
contenente tutti gli elementi atti a facilitare le operazioni di
controllo e la ricerca rapida delle irregolarità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Articolo 1
A decorrere dalla campagna di commercializzazione
1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio
d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE si
applicano le norme generali definite nel presente regolamento.
Articolo 2
1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio
d'oliva che sia conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4
dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e a condizione che le supefici abbiano formato
oggetto della dichiarazione di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83 (1) o
siano conformi alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. L'aiuto è concesso agli olivicoltori stabiliti negli
Stati membri. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati
oleicoltori i produttori di olive utilizzate per la produzione di olio.
3.
L'aiuto è concesso su domanda presentata dagli interessati nello
Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.
4. Nel caso di
olivicoltori che siano membri di un'organizzazione di produttori
di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n.
136/66/CEE e la cui produzione media sia di almeno 100 kg d'olio
d'oliva per campagna, l'aiuto è concesso in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento
per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio
riconosciuto, fatto salvo l'articolo 7.
Nel caso degli altri oleicoltori, l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 5,
paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE ed è
pari a quello che si ottiene applicando le rese di olive e di
olio, fissate forfettariamente in conformità dell'articolo
18, al numero di olivi in produzione.
5. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986, gli Stati membri produttori stabiliscono quali
sono gli oleicoltori, la cui produzione media è di almeno 100 kg
d'olio per campagna, che hanno diritto all'aiuto concesso in
funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto,
applicando al numero di olivi in produzione, per ciascuna
campagna, le rese di olive e di olio fissate conformemente all'articolo 18.
6. Entro il 31 marzo 1986 il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i criteri
da applicare per determinare, a decorrere dalla campagna
1986/1987, gli olivicoltori la cui produzione media sia di almeno
100 kg di olio per campagna.
CAPITOLO 2
Obblighi degli olivicoltori
Articolo 3
1. Ogni olivicoltore presenta alle autorità competenti dello
Stato membro interessato, all'inizio della campagna e entro una
data da determinare, una dichiarazione di coltura contenente,
alla sua prima presentazione :
— le informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro
localizzazione,
— copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo. Per quanto concerne la Grecia,
fintantoché non vi sarà elaborato lo schedario oleicolo, questa
dichiarazione può essere sostituita da quella contemplata
dall'articolo
1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83.
(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.
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2. Per la campagne successive e entro una data da
determinare,
ogni olivicoltore presenta una dichiarazione supplementare
indicante le modifiche eventualmente intervenute o attestante che
non vi sono state modifiche rispetto alla precedente
dichiarazione du coltura.
3. Gli
olivicoltori membri di una
organizzazione di produttori presentano a questa organizzazione,
entro una data da determinare, una domanda di aiuto individuale,
contenente la prova dell'avvenuta triturazione delle olive o la
fattura di vendita delle olive o entrambi questi elementi.
4. Gli
olivicoltori di cui al paragrafo 3 devono presentare la
dichiarazione di coltura e la domanda di aiuto tramite
l'organizzazione cui essi appartengono.
5. Un olivicoltore può
essere membro di una sola organizzazione di produttori per le
superfici situate in una medesima zona amministrativa e può
presentare una sola dichiarazione di coltura e una sola domanda di
aiuto per queste superfici.
Un olivicoltore membro di
un'organizzazione di produttori che lasci la sua organizzazione
prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20 quater,
paragrafo 1, lettera g), primo trattino, del regolamento n.
136/66/CEE non può aderire ad un'altra organizzazione, prevista
dal presente regolamento, prima della scadenza di detto periodo.
L'organizzazione di produttori interessata comunica allo Stato
membro i nomi degli oleicoltori di cui al secondo comma 6.
Nel
caso di olivicoltori che non siano membri di un'organizzazione di
produttori, la dichiarazione di coltura presentata da ciascuno di
essi equivale ad una domanda di aiuto se, anteriormente ad una
data da determinare, è corredata di :
— una dichiarazione attestante che, per la campagna in corso, le
olive sono state raccolte,
— l'indicazione della destinazione delle olive.
7. L'inosservanza da parte degli oleicoltori degli obblighi
contemplati dal presente articolo comporta il rifiuto dell'aiuto.
CAPITOLO 3
Organizzazioni di produttori
Articolo 4
1. Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo
20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in
virtù di detto regolamento soltanto se:
a) è composta di almeno
700 olivicoltori ove si tratti di un'organizzazione di produzione
e di valorizzazione di olive e di olio d'oliva,
o
b) è composta, negli altri casi, di almeno 1200 oleicoltori; qualora una o più organizzazioni di produzione o di
valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione
in causa,gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra,
o
c) rappresenta almeno il 25 % degli olivicoltori o della
produzione di olio d'oliva della regione economica nella quale è
costituita.
2. Possono essere membri di un'organizzazione di
produttori solo gli olivicoltori che sono proprietari di un
oliveto da essi condotto o gli olivicoltori che conducono un
oliveto per un periodo di almeno tre anni.
A tal fine, gli
olivicoltori forniscono all'organizzazione di produttori della
quale sono membri le informazioni necessarie a stabilirne la
condizione di conduttore, nonché le informazioni relative a
qualsiasi cambiamento sopraggiunto dopo la domanda di adesione.
3. Ai sensi del presente regolamento, per regione economica
s'intende una regione che, secondocriteri che dovranno essere
stabiliti dallo Stato membro interessato e tenuto conto della
situazione dell'oleicoltura, presenta analoghe condizioni di
produzione.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
promuovere la creazione di associazioni di produttori ai sensi
del regolamento (CEE) n. 1360/78 (1) o di altre organizzazioni per
la produzione e la valorizzazione delle olive e dell'olio di
oliva, che possono essere riconosciute come organizzazioni di
produttori ai sensi del presente regolamento.
Articolo 5
1. Per ottenere il riconoscimento a decorrere
dall'inizio di una campagna, l'organizzazione di produttori
presenta entro il 30 giugno della campagna precedente una domanda
all'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. Entro e
non oltre il 15 ottobre dalla ricezione della domanda, l'autorità
competente, verificata l'osservanza delle condizioni previste
dall'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n.
136/66/CEE, nonché dall'articolo 4, delibera in merito alla
domanda e comunica senza indugio la propria decisione alla organizzazione interessata e alla Commissione.
Il riconoscimento ha
effetto a decorrere dall'inizio della campagna successiva a quella
durante la quale la domanda è stata presentata.
(1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
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3. Le organizzazioni di produttori riconosciute dichiarano
all'autorità competente, entro il 30 giugno di ogni anno, le
eventuali modifiche di struttura verificatesi dopo il loro
riconoscimento o dopo la loro ultima dichiarazione annuale, nonché
le eventuali domande ritiro o di adesione
ricevute.
In base a tale dichiarazione e ai risultati degli
eventuali controlli, l'autorità competente si assicura che le
condizioni richieste per il riconoscimento continuino ad essere
adempiute.
Se tali condizioni non sono più adempite o la struttura
di una organizzazione non consente di verificare la produzione dei
suoi membri, l'autorità competente procede senza indugio e
comunque prima dell'inizio della campagna successiva alla revoca
del riconoscimento e comunica tale decisione alla Commissione.
Articolo 6
1. Le organizzazioni di produttori riconosciute :
—
presentano alle autorità competenti, in conformità dell'articolo
3, paragrafo 1, le dichiarazioni di coltura di tutti i loro
membri,
— procedono ad un controllo in loco dei dati di una
percentuale da determinare di tali dichiarazioni,
— presentano
mensilmente le domande di aiuto dei membri, sotto forma
standardizzata e adatta al trattamento computerizzato di cui
all'articolo 16.
L'aiuto è concesso per i quantitativi prodotti dai membri che
hanno terminato la produzione di olio, a condizione che i
controlli di cui all'articolo
8 siano stati effettuati e siano stati rispettati gli obblighi che
ne derivano.
Sotto pena di esclusione, le domande relative alla produzione di
una determinata campagna devono essere presentate prima di una
data da stabilire.
2. Se un'organizzazione di produttori aderisce
ad una unione, le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto
degli oleicoltori membri devono essere presentate dall'unione.
Articolo 7
Se un
olivicoltore membro di una organizzazione di produttori :
— ha
ugualmente preso in affitto oliveti per un periodo inferiore a 3
anni,
— ha venduto
parzialmente o totalmente la propria produzione di olive,
— ha aderito
ad una organizzazione di produttori nel corso della campagna,
la quantità ammessa al beneficio dell'aiuto deve riferirsi ad
un quantitativo di olio non superiore a quello determinato
forfettariamente, applicando al numero degli ulivi in produzione
le rese delle olive e di olio fissate in conformità dell'articolo
18.
Articolo 8
1. Prima di presentare la domanda di aiuto, ogni
organizzazione di produttori verifica il quantitativo di olio
d'oliva per il quale ciascun membro chiede l'aiuto. Ai fini della
verifica, le organizzazioni di produttori controllano in
particolare :
— sulla base di criteri da determinare, la
compatibilità della produzione di olive che ogni olivicoltore ha
dichiarato come triturata presso un frantoio riconosciuto con i
dati risultati dalla sua dichiarazione di coltura,
— la
corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni oleicoltore
sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio
trattenute e le quantità di olive e di olio indicate nella
contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti.
2.
L'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti
dello Stato membro i documenti relativi ai propri membri nei casi
seguenti :
— qualora la
compatibilità di cui al paragrafo 1, primo
trattino, non sia accertata, dopo che l'organizzazione in causa
ha raccolto tutti i documenti giustificativi e tutti gli elementi
utili per determinare il quantitativo di olio effettivamente
prodotto,
— qualora la corrispondenza di cui il paragrafo 1,
secondo trattino, non sia accertata,
— qualora i dati che figurano
nella dichiarazione di coltura non corrispondano alla situazione
costatata in occasione dei controlli.
CAPITOLO 4
Unioni di organizzazioni di produttori
Articolo 9
1. Fatte salve
le condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, un'unione può
essere riconosciuta soltanto se è composta di almeno dieci
organizzazioni di produttori riconosciute in conformità
dell'articolo 5 o comprende un numero di organizzazioni
rappresentanti almeno il 5 % della produzione di olio d'oliva
dello Stato membro interessato.
Le organizzazioni di
produttori componenti un'unione devono tuttavia provenire da varie
regioni economiche
2. Per quanto riguarda il riconoscimento e la
sua revoca, l'articolo 5 si applica anche alle unioni.
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Articolo 13
Le unioni di cui all'articolo 20 quater,
paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE:
- coordinano le attività
delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali
attività siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e in particolare procedono direttamente, secondo una
percentuale da determinare, alla verifica del modo in cui sono
effettuati i controlli di cui agli articoli 6 e 8;
- presentano
alle autorità competenti le dichiarazioni di coltura e le domande
di aiuto loro trasmesse dalle organizzazioni che le compongono;
—
ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull'aiuto
alla produzione di cui all'articolo 12, nonché il saldo degli
aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione ai
produttori membri delle organizzazioni che le compongono.
CAPITOLO 5
Norme comuni alle organizzazioni di produttori di olio
di oliva e alle loro unioni
Articolo 11
1. L'importo della trattenuta di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è
utilizzato nel modo seguente :
a) una somma — da determinare — è
versata a ciascuna unione in funzione del numero dei membri delle
organizzazioni di produttori di cui essa è composta ;
b) il saldo
è versato a tutte le organizzazioni di produttori in funzione
— del numero delle singole domande d'aiuto presentate ad ogni
organizzazione dai suoi membri,
— dei controlli effettuati in applicazione del regime d'aiuto.
2.
Gli Stati membri produttori si accertano che le somme destinate
alle unioni e alle organizzazioni di produttori in applicazione
del paragrafo 1 siano utilizzate da queste ultime soltanto per
il finanziamento delle attività che ad esse competono in virtù del
presente regolamento.
3. Se le somme non sono utilizzate,
totalmente o in parte, in conformità del paragrafo 2, esse devono
essere rimborsate allo Stato membro e sono dedotte dalle spese
finanziate dal FEAOG.
4. Per facilitare il funzionamento delle
unioni e delle organizzazioni di produttori, gli Stati membri sono
autorizzati a versare loro, all'inizio di ogni
campagna, un anticipo forfettario da determinare in funzione del
numero degli aderenti.
5. Gli Stati
membri produttori stabiliscono le modalità per l'assegnazione dell'aiuto e i termini
per il
pagamento agli olivicoltori.
Articolo 12
1. Ciascuno Stato membro produttore è autorizzato a
versare alle unioni di organizzazioni di produttori un anticipo
sull'importo degli aiuti chiesti.
2. Durante le campagne
1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, l'anticipo di cui al paragrafo 1
non può superare, per ciascun olivicoltore :
— la somma che si
ottiene applicando le rese di olive e di olio, fissate in
conformità dell'articolo 18, al numero di olivi in produzione
quale risulta dalle dichiarazioni di coltura o la somma risultante
dal quantitativo indicato nella domanda, se tale quantitativo è
inferiore a quello di cui al primo trattino
o
50 % della somma che risulta dalla media degli aiuti
effettivamente pagati nel corso delle due campagne precedenti.
Articolo 13
1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i
frantoi i cui titolari :
a) hanno trasmesso al loro Stato membro,
secondo criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla
loro attrezzatura tecnica e alla loro capacità effettiva di
triturazione, nonché qualsiasi cambiamento che li concena ;
b)
hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i controlli previsti
nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto, di accettare
nel loro stabilimento qualsiasi mezzo di controllo ritenuto
necessario e di permettere l'eventuale controllo della contabilità
finanziaria;
c) non sono stati perseguiti, nel corso della
campagna precedente, per irregolarità costatate in occasione dei
controlli effettuati in applicazione dell'articolo
14 e del presente articolo; per quanto riguarda il riconoscimento
per la campagna 1984/1985:
— non siano stati perseguiti per irregolarità constatate in
occasione dei controlli effettuati per la campagna 1983/1984 e in
applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82 (1), e
(1) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.
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— non abbiano
formato oggetto di revoca del riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31
ottobre 1984 in virtù del regolamento di cui sopra ;
d) s'impegnano a tenere
una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da
stabilire.
2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato
membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni per
il riconoscimento e, più particolarmente, mediante un controllo
sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacità effettiva di
triturazione dei frantoi.
3. Durante le campagne 1984/1985 e
1985/1986 lo Stato membro interessato può concedere al frantoio di
cui trattasi un riconoscimento provvisorio, dal momento in cui
tale frantoio presenta la domanda di riconoscimento contenente gli
elementi di cui al paragrafo 1.
Questo riconoscimento provvisorio
diviene definitivo allorché lo Stato membro interessato abbia
constatato che le condizioni per il riconoscimento previste dal
paragrafo 1 sono soddisfatte.
Qualora si costati che una delle
condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, il
riconoscimento provvisorio viene revocato.
4. Il riconoscimento è
revocato per un periodo proporzionale alla gravita
dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non
è più soddisfatta.
5. In caso di revoca del riconoscimento,
conformemente ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento può
essere concesso durante il periodo di revoca
— alla stessa persona
fisica o giuridica che conduce il frantoio in questione o
— a
qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia condurre il
frantoio in questione, a meno che essa non dimostri, in maniera
soddisfacente per lo Stato membro interessato, che la domanda di
un nuovo riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione
prevista.
6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse
conseguenze gravi sulla capacità di triturazione in una zona di
produzione determinata, si può decidere di riconoscere il frantoio
sotto un regime di controllo speciale.
CAPITOLO 6
Regime dei controlli
Articolo 14
1. Ciascuno Stato membro produttore applica un regime
di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso
l'aiuto possa beneficiarne.
2. Gli Stati membri produttori
verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e
di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo
effettuate da tali organismi.
3. Nel corso di ciascuna campagna, in
particolare
durante il periodo di triturazione, gli Stati membri produttori
controllano sul posto l'attività e la contabilità di magazzino di
una percentuale da stabilire dei frantoi riconosciuti.
I frantoi
scelti devono essere rappresentativi delle capacità di
triturazione di una zona di produzione.
4. Per quanto riguarda
l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE, prodotto dagli oleicoltori che non sono membri di
un'organizzazione di produttori, il controllo è effettuato
mediante sondaggio sul posto e deve consentire di verificare :
—
l'esattezza delle dichiarazioni di coltura,
— la destinazione
delle olive raccolte ai fini della produzione di olio e, se
possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.
I controlli riguardano una percentuale di olivicoltori da
determinare tenendo conto in particolare della dimensione delle
aziende.
5. Ai fini dei controlli e delle verifiche di cui sopra, lo Stato
membro utilizza tra l'altro gli schedari computerizzati di cui
all'articolo 16.
Gli schedari sono utilizzati per orientare i
controlli da effettuare a norma dei paragrafi da 1 a 4.
Articolo 15
1. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio
d'oliva che può beneficiare dell'aiuto sulla base delle domande
presentate in conformità degli articoli 3 e 6 e tenendo conto di
tutti gli elementi utili, in particolare dei controlli e delle
verifiche di cui al presente regolamento.
Per l'olio
d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE, il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto è
determinato in base alla produzione dell'olio di cui al punto
1 del suddetto allegato.
2. Lo Stato membro determina il
quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto per i
produttori associati i cui fascicoli gli siano stati
trasmessi dalle organizzazioni di produttori, conformemente
all'articolo 8, paragrafo 2.
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3. Se i controlli di cui agli articoli 13 e 14 non consentono
di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di
un frantoio riconosciuto, o Stato membro interessato determina
il quantitativo di olio che può beneficiare dell'aiuto per
ciascun produttore, membro di un'organizzazione, che abbia fatto
triturare la propria produzione di olive in detto frantoio.
4.
Per la determinazione del quantitativo che può beneficiare
dell'aiuto, segnatamente nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo
Stato membro tiene conto in particolare delle rese di olive e di
olio fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18.
Articolo 16
1. Ciascuno Stato membro produttore costituisce e
tiene aggiornati schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli.
2. Tali schedari devono contenere almeno :
a) per
ciascun olivicoltore e per ciascuna campagna per la quale questi
ha presentato una domanda di aiuto :
— i dati contenuti nella dichiarazione di coltura di cui
all'articolo 3,
— i quantitativi di olio prodotti, che hanno formato oggetto di
una domanda di aiuto alla produzione, nonché i quantitativi per il
quale l'aiuto è stato concesso,
— i dati risultanti dai controlli sul posto ;
b) per le
organizzazioni di produttori e le loro unioni, tutti gli elementi
che consentono di verificare le loro attività nell'ambito del
presente regime, nonché i risultati dei controlli effettuati dagli
Stati membri ;
e) per i frantoi e per ciascuna campagna, i dati figuranti nella contabilità di magazzino, gli elementi relativi
all'attrezzatura tecnica e alla capacità di triturazione, nonché i
risultati dei controlli effettuati in virtù del presente
regolamento ;
d) le rese indicative annue di ciascuna zona
omogenea di produzione.
Articolo 17
1. Gli schedari di cui all'articolo 16 sono
riservati.
Hanno accesso agli schedari :
- le autorità nazionali
abilitate dallo Stato membro,
- gli agenti della Commissione in
collaborazione con i funzionari competenti degli Stati membri e conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 (1), modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n.3509/80 (2), soprattutto per quanto riguarda le procedure
previste,
— le organizzazioni di produttori e
le loro unioni, per
quanto riguarda gli elementi che gli Stati membri ritengono
necessari ai fini di un efficace controllo dei loro attuali
membri.
2. Gli schedari ed i loro sistemi di trattamento devono
essere compatibili con il sistema informatico utilizzato da
ciascuno Stato membro produttore per lo schedario oleicolo.
CAPITOLO 7
Disposizioni finali
Articolo 18
Le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n.
136/66/CEE sono fissate al più tardi il 31 maggio di ogni anno,
per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati fomiti dagli
Stati membri produttori non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 19
Le modalità di applicazione del presente regolamento
sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
regolamento n. 136/66/CEE.
Secondo la stessa procedura sono
fissate :
— le rese di cui all'articolo 18 ;
— la somma di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 20
Per garantire un passaggio armonioso fra il regime
attualmente in vigore e quello instaurato dal presente
regolamento, per la campagna 1984/1985 la Commissione può
decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
regolamento n. 136/66/CEE, tutte le misure necessarie. Al fine di
assicurare il rispetto degli obiettivi previsti dal presente
regolamento e tenuto conto dei problemi specifici che possono
sorgere in taluni Stati membri nell'applicazione di queste
disposizioni, gli Stati membri interessati, prendendo in
considerazione
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
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criteri supplementari, possono concedere,
previa consultazione della
Commissione, per un periodo transitorio di tre campagne a
decorrere dalla campagna 1984/1985, un riconoscimento provvisorio
alle organizzazioni di produttori e loro unioni che lo richiedono.
Articolo 21
Entro la fine del terzo anno di applicazione del
Presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una
relazione sul funzionamento del regime previsto dal presente regolamento, corredata da proposte che
consentano al Consiglio di rivedere detto regime.
Aracolo 22
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure
adottate nel quadro del presente regolamento.
Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
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Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,addì 17
luglio 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
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