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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n.
136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (2),
in particolare l'articolo 35 bis,
considerando quanto
segue:
(1) L'olio d'oliva possiede
qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere
un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto
dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli
altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, è
opportuno stabilire nuove norme di commercializzazione per
l'olio d'oliva, contenenti in particolare norme specifiche in
materia di etichettatura, complementari a quelle previste
dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità (3), modificata dalla direttiva
2001/101/CE della Commissione (4), in particolare
ai principi enunciati all'articolo 2 della stessa.
(2) Per garantire
l'autenticità degli oli d'oliva venduti è opportuno prevedere,
per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni
ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia
opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una
capacità superiore per gli imballaggi destinati alle
collettività.
(3) Oltre alle denominazioni
obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva
dall'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, è necessario
informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli.
(4) A motivo degli usi
agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio,
gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili
possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra
loro a seconda dell'origine geografica.
(1) GU L 172 del 30.9.1966,
pag. 3025/66.
(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
(3) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(4) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.
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Ne possono risultare,
all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di
prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di
oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate
all'origine, come potrebbe invece far credere l'indicazione
dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. E
pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del
mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire norme
comunitarie relative alla designazione dell'origine
esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di
oliva «vergine» rispondenti a precisi requisiti. Un regime
obbligatorio di designazione dell'origine per queste categorie
di oli d'oliva costituisce l'obiettivo da realizzare.
Tuttavia, in mancanza di un sistema di tracciabilità e di
controlli su tutti i quantitativi di olio in circolazione, non
è possibile per ora mettere in atto tale regime e occorre
quindi istituire un regime facoltativo di designazione
dell'origine degli oli d'oliva vergine ed extra vergine.
(5) L'utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che
comportano riferimenti geografici, può proseguire qualora
questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato
conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio,
del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (5),
modificata dalla decisione 92/10/CEE (6), o
conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del
20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (7),
modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (8).
(6) La designazione di un'origine regionale può formare
oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di
un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari (9), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (10).
Per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi
di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e
alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale. Per
gli oli di oliva importati è necessario rispettare le
disposizioni applicabili in materia di origine non
preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
doganale comunitario (11), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio (12).
(5) GU L 40
dell'11.2.1989,pag. 1.
(6) GU L 6 dell'11.1.1992,pag. 35.
(7) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(8) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.
(9) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(10) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.
(11) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(12) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
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(7) Qualora la designazione
dell'origine degli oli d'oliva vergini si riferisca alla
Comunità o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto
che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche
di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio.
La designazione dell'origine deve quindi riferirsi alla zona
geografica nella quale l'olio d'oliva è stato ottenuto, che di
norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle
olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso
da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale
informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative
etichette per non indurre in errore il consumatore e non
perturbare il mercato dell'olio d'oliva.
(8) A livello della Comunità o degli Stati membri una gran
parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita
da tagli di oli d'oliva, che conservano una qualità costante e
caratteristiche organolettiche tipiche, corrispondenti alle
attese del mercato. La tipicità regionale degli oli d'oliva
vergini è assicurata malgrado l'apporto di una piccola
percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o
talvolta grazie ad esso. Pertanto, per consentire un
approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di
scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza della
produzione, propria dell'olivicoltura, è opportuno mantenere
la designazione dell'origine indicando la Comunità o uno Stato
membro qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una
piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone. In tal
caso, il consumatore deve tuttavia essere informato che il
prodotto non proviene integralmente dalla zona oggetto della
designazione dell'origine.
(9) Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni
che figurano sull'etichetta non devono indurre in errore
l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda le
caratteristiche dell'olio d'oliva in questione, attribuendogli
proprietà che non possiede o presentando come specifiche di
quell'olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli
oli. Inoltre, occorre stabilire norme armonizzate per alcune
indicazioni facoltative, proprie dell'olio d'oliva e
utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con
precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad
esempio di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo»
devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale
tecnicamente definito. Le caratteristiche organolettiche
devono basarsi su risultati obiettivi. L'acidità riportata
fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di
qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in
quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo
unicamente nell'ambito delle altre caratteristiche dell'olio
d'oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione
di talune indicazioni e dell'importanza economica che
rivestono, è necessario stabilire criteri oggettivi per la
loro utilizzazione per fare chiarezza nel mercato dell'olio
d'oliva.
(10) È necessario evitare che i prodotti alimentari che
contengono olio d'oliva ingannino il consumatore sfruttando la
reputazione dell'olio d'oliva senza indicare la composizione
reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire
chiaramente l'indicazione della percentuale di olio d'oliva,
nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti
esclusivamente da una miscela di oli vegetali.
Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari
previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti
a base di olio d'oliva.
(11) Le denominazioni delle categorie di olio d'oliva
corrispondono alle caratteristiche fìsico-chimiche e
organolettiche precisate nell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché
ai metodi ad essi attinenti (1), modificato dal
regolamento (CE) n. 796/2002 (2). Le altre diciture
che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla
scorta di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di
abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza
nel mercato degli oli in questione.
(12) Nel quadro del sistema di controllo istituito
all'articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento n.
136/66/CEE, gli Stati membri devono precisare, in funzione
delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da
addurre e le sanzioni finanziarie previste. Gli elementi di
prova possono essere, senza scartare a priori una delle
possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o
registrazioni attendibili, informazioni amministrative o
contabili.
(13) Poiché i controlli delle
aziende responsabili dell'etichettatura devono essere
realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è
necessario prevedere una procedura di collaborazione
amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali
sono commercializzati gli oli.
(14) Per valutare il sistema
previsto dal presente regolamento, gli Stati membri
interessati devono riferire dei fatti e delle difficoltà
incontrate.
(15) Al fine di consentire un
periodo di adattamento alle nuove norme e l'istituzione degli
strumenti necessari alla loro applicazione è necessario
posticipare l'applicazione del presente regolamento e
prorogare la validità del regolamento (CE) n. 2815/98 della
Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme
commerciali dell'olio di oliva (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2001 (4).
(16) Il comitato di gestione
per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine
fissato dal suo presidente,
(1) GU L 248 del
5.9.1991, pag. 1.
(2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 56.
(4) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 36.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ferme restando le
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente
regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il
commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e gli
oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai
punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Ai fini del presente
regolamento, per «commercio al dettaglio» si intende la
vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al
paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto
alimentare.
Articolo 2
Gli oli di cui all'articolo
1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale
preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque
litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di
chiusura che perde la sua integrità dopo la prima
utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle
disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.
Tuttavia, per gli oli
destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre
collettività simili, gli Stati membri possono fissare una
capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in
funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.
Articolo 3
L'etichetta degli oli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di
vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n.
136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili,
l'informazione seguente sulla categoria di olio:
a) per l'olio extra vergine
di oliva:
«olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b) per l'olio di oliva vergine:
«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici»;
c) per l'olio di oliva —
composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito
un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle
olive»;
d) per l'olio di sansa di
oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione
del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e
oli ottenuti direttamente dalle olive», oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal
trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente
dalle olive».
Articolo 4
1. La designazione
dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio
extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al
punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6. Ai
fini del presente regolamento, per «designazione dell'origine»
si intende l'indicazione di un nome geografico
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.
2. La designazione
dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti
che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento
(CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme
ivi previste. Negli altri casi, la designazione dell'origine è
costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della
Comunità o di un paese terzo.
3. Non sono considerati come
una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del
presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la
cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi
il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o
al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento
(CEE) n. 40/94.
4. Per le importazioni da un
paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli
articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
5. La designazione
dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità
corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono
state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è
stato estratto l'olio.
Qualora le olive siano state
raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da
quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto
l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura
seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato membro interessato)
da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)».
6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di
oliva vergini provenienti in misura superiore al 75 % da uno
stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo
5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente,
seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o
superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine
prevalente.
Articolo 5
Tra le indicazioni facoltative che possono figurare
sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
quelle citate nel presente articolo sono soggette
rispettivamente ai seguenti obblighi:
a) l'indicazione «prima
spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o
extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima
spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di
estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
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b) l'indicazione «estratto a
freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini
ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o
centrifugazione della pasta d'olive;
c) le indicazioni delle
caratteristiche organolettiche possono figurare,
esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo
d'analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
d) l'indicazione
dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se
accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse
dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei
perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento
nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n.
2568/91.
Articolo 6
1. Se è riportata
nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la
presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una
miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, attraverso
termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di
vendita della miscela in questione è la seguente: «Miscela di
oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio
d'oliva», seguita immediatamente dall'indicazione della
percentuale di olio d'oliva nella miscela. La presenza
dell'olio d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle
miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli
grafici unicamente se la percentuale di olio d'oliva è
superiore al 50%.
2. Ad eccezione dei casi
previsti dai regolamenti specifici relativi a taluni prodotti
contenenti olio d'oliva, se è riportata nell'etichetta, al di
fuori della lista degli ingredienti, la presenza di olio
d'oliva in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati
al paragrafo 1, attraverso termini, immagini o simboli
grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è
seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di
olio d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto totale del
prodotto alimentare.
L'indicazione della
percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto
totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla
percentuale di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso totale
delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione:
«percentuale di materie grasse».
3. In caso di presenza di
olio di sansa d'oliva, si applicano mutatis mutandis i
paragrafi 1 e 2, sostituendo i termini «olio d'oliva» con i
termini «olio di sansa di oliva».
Articolo 7
Su richiesta dello Stato
membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione,
condizionamento o vendita che figura nell'etichetta,
l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di
cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei
seguenti elementi:
a) dati di fatto o dati
scientificamente provati;
b) risultati di analisi o
registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
c) informazioni
amministrative o contabili tenute conformemente alle normative
comunitarie e/o nazionali.
Lo Stato membro interessato
ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli
articoli 4, 5 e 6, riportate nell'etichetta, da un lato, e le
conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate
e/o ai risultati di controperizie, dall'altro, tenendo conto
della precisione e della ripetibilità dei metodi e della
documentazione presentata, nonché, se del caso, della
precisione e della ripetibilità delle controperizie
effettuate.
Articolo 8
1. Ogni Stato membro
trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati
membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e
l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo
dell'applicazione del presente regolamento.
2. Lo Stato membro nel quale
è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita
che figura nell'etichetta, in seguito ad una richiesta di
verifica preleva i campioni entro la fine del mese successivo
a quello di presentazione della domanda e verifica la
veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta
contestata. Tale domanda di verifica può essere trasmessa:
a) dai servizi competenti
della Commissione;
b) da un'organizzazione di
operatori riconosciuta dallo Stato membro a norma
dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del
Consiglio (1);
c) dall'organismo di
controllo di un altro Stato membro.
3. La domanda di cui al
paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla
verifica richiesta, segnatamente:
a) la data del prelievo o
dell'acquisto dell'olio;
b) il nome o la ragione
sociale e l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto
luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio;
c) il numero di partite in
questione;
d) la copia di tutte le
etichette che figurano sull'imballaggio dell'olio;
e) i risultati delle analisi
o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati
nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio o dell'esperto in
questione;
f) se del caso, il nome e
l'indirizzo del fornitore dell'olio, dichiarato dallo
stabilimento di vendita.
4. Lo Stato membro
interessato informa il richiedente entro la fine del terzo
mese successivo a quello della presentazione della domanda di
cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla
sua domanda e del seguito ad essa accordato.
Articolo 9
1. Gli Stati membri adottano
le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di
sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento.
(1) GU L 210 del
28.7.1998, pag. 32.
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Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31
dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente
apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al
mese di adozione.
2. Per le verifiche delle
indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri
interessati possono stabilire un regime di riconoscimento
delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati
sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le
indicazioni di cui all'articolo 4.
Il riconoscimento e
l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le
imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti
requisiti:
a) dispongono di impianti di
condizionamento;
b) si impegnano a raccogliere
e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato
membro, conformemente all'articolo 7;
c) dispongono di un sistema
di magazzinaggio che consenta, con soddisfazione dello Stato
membro, di accertare la provenienza degli oli che recano una
designazione di origine.
L'etichetta riporta, se del
caso, l'identificazione alfanumerica dell'impresa di
condizionamento riconosciuta.
3. Lo Stato membro può
continuare a considerare riconosciute le imprese di
condizionamento riconosciute ai fini dell'indicazione
dell'origine in virtù del regolamento (CE) n. 2815/98, le
quali soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna
2001/2002.
Articolo 10
Entro il 31 marzo di ogni
anno gli Stati membri interessati trasmettono alla
Commissione, per l'anno precedente, una relazione relativa
alle seguenti informazioni:
a) le domande di verifica
ricevute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;
b) le verifiche effettuate e
quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti
e sono ancora in corso;
c) il seguito dato alle
verifiche effettuate e le sanzioni applicate.
La relazione presenta tali
informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per
categoria d'infrazione. Se del caso, indica le difficoltà
particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i
controlli.
Articolo 11
All'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 2815/98, la data «30 giugno 2002» è
sostituita dalla data «31 ottobre 2002».
Articolo 12
1. Il presente regolamento
entra in vigore il settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Esso si applica a
decorrere dal 1° novembre 2002, salvo per quanto riguarda i
prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità
europea o legalmente importati nella Comunità europea e
immessi in libera pratica prima del 1° agosto 2002.
L'articolo 11 si applica a
decorrere dal 1° luglio 2002.
Gli articoli 3, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1° novembre 2003.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002
Per la Commissione
Franz FISCHER
Membro della Commissione |