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NEWS
Vademecum della qualità
dell'olio
ATTUAZIONE D.M. 29/04/2004 Regolamento CE 1019/02
Assistenza Tecnica agli associati

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ICQ |
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Istituto Calabria Qualità
Via E. De Nicola, 82 - 87100 COSENZA |
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AVVISO PUBBLICO
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SISTEMA DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DELL'OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA
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"BRUZIO" D.O.P. |
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L'istituto Calabria
Qualità S.r.l., organismo di certificazione nell'elenco
degli organismi di controllo privati per la denominazione di
origine protetta (D.O.P.), l'indicazione geografica protetta (I.G.P.)
e l'attestazione di specificità (S.T.G.) ai sensi dell'art. 14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 |
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PREMESSO
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che con Regolamento
CE n°1065/97 è stata riconosciuta la Denominazione d'Origine
Protetta per l'olio extra vergine di oliva "Bruzio" ed è stato
approvato il relativo Disciplinare di produzione;
che il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del 19
settembre 2003, ha incaricato l'Istituto Calabria Qualità per lo
svolgimento di controlli previsti dall'art. 10 Reg. CEE n.
2081/92 relativi all'olio extra vergine di oliva "Bruzio" D.O.P.;
che le attività di controllo e le relative tariffe sono
disciplinate dal Regolamento di Controllo e Certificazione
dell'Olio Extra vergine "Bruzio" D.O.P. - approvato dal
MI.P.A.F. con Decreto del 19/09/2003;
che il
Regolamento di Controllo e Certificazione stabilisce i necessari
controlli da effettuare sulle aziende della filiera produttiva |
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COMUNICA |
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che a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli
olivicoltori, i frantoiani, i confezionatori e gli intermediari
interessati possono inoltrare la Richiesta di adesione al
sistema dei controlli della filiera produttiva dell'olio extra
vergine di oliva "Bruzio" DOP. per la campagna olivicola
2004/2005, utilizzando la modulistica specifica definita
dall'istituto Calabria Qualità.
La richiesta di
adesione al sistema di controllo per la campagna 2004/2005 deve
essere trasmessa all'Istituto Calabria Qualità, completa dei
relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 2004.
La richiesta
deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: |
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Istituto Calabria
Qualità - Via E. De Nicola, 82 - 87100 Cosenza (CS)
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Possono richiedere
l'adesione al sistema di controllo esclusivamente gli
olivicoltori e i frantoiani che sono localizzati nei seguenti
comuni della provincia di Cosenza, distinti per menzione
geografica aggiuntiva: |
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1. olio extra
vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla menzione
geografica "Fascia Prepollinica": Acquaformosa, Altomonte,
Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano
Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del
Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da
Sibari.
2. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla
menzione geografica "Valle Crati": Bisignano, Cervicati,
Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende,
Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S.
Vincenzo La Costa, Torano Castello.
3. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla
menzione geografica "Colline Joniche Presilane": Cariati,
Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati,
Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, S.
Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese,
Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
4. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla
menzione geografica "Sibaritide": Cassano allo Jonio,
Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima,
Plataci, Villapiana. |
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Possono
richiedere l'adesione al sistema di controllo esclusivamente i
confezionatori nella provincia di Cosenza.
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Per informazioni rivolgersi a |
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Cosenza, 10 giugno
2004 |
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Il Direttore Generale
Dott. Antonio Mondera |
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ATTUAZIONE D.M. 29/04/2004
Regolamento CE 1019/02
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 4 GIUGNO 2004
Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "disposizioni
applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di
oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13
giugno 2002"
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della commissione del 13 giugno
2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal
regolamento (CE) n. 1176/2003 della commissione del 1° luglio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee" (legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'art.
4, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art.
10 istituivo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio,
tra l'altro, delle funzioni inerenti alla previsione e repressione delle
infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari
e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335, che ha stabilito di procedere ad una più razionale
organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato, per migliore
espletamento dell'attività istituzionale;
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che stabilito che l'Ispettorato è
posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa e costituisce
autonomo centro di responsabilità di spesa;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44 con il quale il Ministro delle
politiche agricole e forestali in attuazione della citata legge n. 3/2001,
ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici e
dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di garantire quel livello di
efficienza e tempestività d'intervento necessari per rendere più incisiva
ed efficace l'azione di lotta alle frodi commesse nel comparto
agroalimentare;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004 concernente le disposizioni
applicative delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui
al regolamento (CE) n.1019/2002 della Commisisone del 13 giugno 2002, che
attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi la competenza nei
controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione ai controlli previsti dal
decreto ministeriale del 29 aprile 2004;
Decreta:
Art.1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le modalità operative previste dal
decreto ministeriale 29 aprile 2004 "Disposizioni applicative di controllo
delle norme di commercializzazione dell'olio di cui al regolamento (CE) n.
1019/2''2 della Commissione del 13 giugno 2002 ", per l'esecuzione dei
controlli richiesti dal "regolamento".
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "regolamento", il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del
13 giugno 2002;
b) "decreto" il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
29 aprile 2004;
c) "frantoio" l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;
d) "impresa" l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui è stato
rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9,
comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli
oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso;
e) "stabilimento" l'impresa che esercita l'attività di confezionamento in
genere;
f) "esercizio commerciale" impresa che esercita in qualsiasi forma il
commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio
commestibile;
g) "ispettorato" gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi competenti per territorio.
Art. 3
Imballaggi
1. I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, così come
disciplinari dall'art. 2 del regolamento riguardano la verifica dei
seguenti requisiti:
a) il rispetto della capacità massima degli imballaggi;
b) la conformità al sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la
prima utilizzazione;
c) la conformità dell'etichetta alla normativa vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli
stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite
ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.
Art. 4
Informazioni sulla categoria di olio
1. I controlli sulle informazioni della categoria di olio, ci cui all'art.
3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza
delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di
oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo
finale.
2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli
esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite
ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.
Art. 5
Designazione dell'origine
1. I controlli sulla designazione di cui all'art. 4 del regolamento, che
indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della
corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state
raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e
deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono
annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto e uscito, di cui si
intende dichiarare l'origine.
3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da: a) non oltre 50 fogli
fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o b) non oltre
200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stampare mensilmente
entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima
dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
5.Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il
terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i
movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano
essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti
giustificativi.
6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano
all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre
precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e
giacenti alla fine del semestre stesso.
7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le
imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i
frantoi.
Art. 6
Altre indicazioni facoltative
1. Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti
commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso
che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative, di cui all'art.
5 lettere a), b), c) e d) del regolamento, comunicano annualmente
all'Ispettorato l'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la
ragione sociale, la partita IVA, la sede dello stabilimento e dei
depositi.
3. Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione
delle olive, che utilizzano le indicazioni "prima spremitura a freddo" e/o
"estratto a freddo", di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento, la
comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema
di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.
4. La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in
etichetta l'indicazione delle caratteristiche organolettiche e
dell'acidità comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il quale
sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal regolamento
n. 2568/91 e successive modifiche.
5. I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione,
forniscono nel costo delle verifiche effettuate dall'Ispettorato i
seguenti elementi giustificativi:
a) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento:
certificati di analisi;
b) per le indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento:
dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio è stato
ottenuto da impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del
comma 3 del presente articolo.
7. Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano
in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5 lettera
c) del regolamento, decorrono dal 1° novembre 2004.
Art. 7.
Identificazione delle partite
1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4
e 5 del regolamento, unitamente alla quantità, figurano in maniera chiara
e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del
prodotto. Ciascun recipiente è munito di un dispositivo di taratura per la
valutazione della quantità dell'olio contenuto.
2. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla
categoria e quantità dell'olio, data emissione, normativo e indirizzo
dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli
articoli 4 e 5, del regolamento.
Art. 8.
Piano dei controlli
1. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale
dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa
parte della programmazione dell'attività dell'Ispettorato centrale
repressione frodi.
Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi
soggetti indicati nel presente decreto, con priorità per i controlli
effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva
commestibili.
2. Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1,
l'Ispettorato centrale frodi si avvale dell'Agecontrol, ai sensi del punto
1 dell'articolo unico del decreto.
Art. 9
Abrogazioni
1. Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalità di attuazione dei
controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell'olio di oliva è abrogato.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la
registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
applicabile dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa.
Roma, 4 giugno 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei
conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività
produttive, registro n. 4 foglio n. 55
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