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Vademecum della qualità dell'olio

ATTUAZIONE D.M. 29/04/2004 Regolamento CE 1019/02

Assistenza Tecnica agli associati

 



 
ICQ  


Istituto Calabria Qualità
Via E. De Nicola, 82 - 87100 COSENZA


AVVISO PUBBLICO


SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELL'OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA

"BRUZIO" D.O.P.

L'istituto Calabria Qualità S.r.l., organismo di certificazione nell'elenco  degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), l'indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificità (S.T.G.) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526


PREMESSO

che con Regolamento CE n°1065/97 è stata riconosciuta la Denominazione d'Origine Protetta per l'olio extra vergine di oliva "Bruzio" ed è stato approvato il relativo Disciplinare di produzione;

che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del 19 settembre 2003, ha incaricato l'Istituto Calabria Qualità per lo svolgimento di controlli previsti dall'art. 10 Reg. CEE n. 2081/92 relativi all'olio extra vergine di oliva "Bruzio" D.O.P.;

che le attività di controllo e le relative tariffe sono disciplinate dal Regolamento di Controllo e Certificazione dell'Olio Extra vergine "Bruzio" D.O.P. - approvato dal MI.P.A.F. con Decreto del 19/09/2003;

che il Regolamento di Controllo e Certificazione stabilisce i necessari controlli da effettuare sulle aziende della filiera produttiva

COMUNICA

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli olivicoltori, i frantoiani, i confezionatori e gli intermediari interessati possono inoltrare la Richiesta di adesione al sistema dei controlli della filiera produttiva dell'olio extra vergine di oliva "Bruzio" DOP. per la campagna olivicola 2004/2005, utilizzando la modulistica specifica definita dall'istituto Calabria Qualità.

La richiesta di adesione al sistema di controllo per la campagna 2004/2005 deve essere trasmessa all'Istituto Calabria Qualità, completa dei relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 2004.

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a:

Istituto Calabria Qualità - Via E. De Nicola, 82 - 87100 Cosenza (CS)
 

Possono richiedere l'adesione al sistema di controllo esclusivamente gli olivicoltori e i frantoiani che sono localizzati nei seguenti comuni della provincia di Cosenza, distinti per menzione geografica aggiuntiva:

1. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica": Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
2. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Valle Crati": Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Torano Castello.
3. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane": Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
4. olio extra vergine di oliva "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide": Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.


Possono richiedere l'adesione al sistema di controllo esclusivamente i confezionatori nella provincia di Cosenza.


Per informazioni rivolgersi a
Istituto Calabria Qualità - Via E. De Nicola, 82 - 87100 Cosenza Tel. 0984/484616
Web:
www.istitutocalabriaqualita.it - E-mail:
icq@istitutocalabriaqualita.it
 

Cosenza, 10 giugno 2004

     

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Mondera

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ATTUAZIONE D.M. 29/04/2004 Regolamento CE 1019/02

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 4 GIUGNO 2004
Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002"

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/2003 della commissione del 1° luglio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istituivo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla previsione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, che ha stabilito di procedere ad una più razionale organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato, per migliore espletamento dell'attività istituzionale;
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che stabilito che l'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa e costituisce autonomo centro di responsabilità di spesa;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44 con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione della citata legge n. 3/2001, ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici e dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di garantire quel livello di efficienza e tempestività d'intervento necessari per rendere più incisiva ed efficace l'azione di lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004 concernente le disposizioni applicative delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n.1019/2002 della Commisisone del 13 giugno 2002, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Ritenuta  la necessità di dare esecuzione ai controlli previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art.1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le modalità operative previste dal decreto ministeriale 29 aprile 2004 "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di cui al regolamento (CE) n. 1019/2''2 della Commissione del 13 giugno 2002 ", per l'esecuzione dei controlli richiesti dal "regolamento".

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "regolamento", il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
b) "decreto" il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004;
c) "frantoio" l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;
d) "impresa" l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso;
e) "stabilimento" l'impresa che esercita l'attività di confezionamento in genere;
f) "esercizio commerciale" impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio commestibile;
g) "ispettorato" gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competenti per territorio.

Art. 3
Imballaggi
1. I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, così come disciplinari dall'art. 2 del regolamento riguardano la verifica dei seguenti requisiti:
a) il rispetto della capacità massima degli imballaggi;
b) la conformità al sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
c) la conformità dell'etichetta alla normativa vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.

Art. 4
Informazioni sulla categoria di olio
1. I controlli sulle informazioni della categoria di olio, ci cui all'art. 3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo finale.
2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.

Art. 5
Designazione dell'origine
1. I controlli sulla designazione di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto e uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da: a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stampare mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
5.Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.
6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Art. 6
Altre indicazioni facoltative
1. Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative, di cui all'art. 5 lettere a), b), c) e d) del regolamento, comunicano annualmente all'Ispettorato l'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la ragione sociale, la partita IVA, la sede dello stabilimento e dei depositi.
3. Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione delle olive, che utilizzano le indicazioni "prima spremitura a freddo" e/o "estratto a freddo", di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.
4. La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in etichetta l'indicazione delle caratteristiche organolettiche e dell'acidità comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal regolamento n. 2568/91 e successive modifiche.
5. I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione, forniscono nel costo delle verifiche effettuate dall'Ispettorato i seguenti elementi giustificativi:
a) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento: certificati di analisi;
b) per le indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento: dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio è stato ottenuto da impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5 lettera c) del regolamento, decorrono dal 1° novembre 2004.

Art. 7.
Identificazione delle partite
1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantità, figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.
2. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data emissione, normativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento.

Art. 8.
Piano dei controlli
1. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa parte della programmazione dell'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti indicati nel presente decreto, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva commestibili.
2. Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1, l'Ispettorato centrale frodi si avvale dell'Agecontrol, ai sensi del punto 1 dell'articolo unico del decreto.

Art. 9
Abrogazioni
1. Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva è abrogato.

Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà applicabile dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 foglio n. 55

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Ai signori associati

Loro sedi

 Oggetto: Assistenza Tecnica agli associati

Questa associazione, nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto e specificatamente per quanto riguarda il miglioramento qualitativo dell'olio di oliva, nonché in ottemperanza alle nuove disposizioni sulla "Tracciabilità" e "Rintracciabilità" previste dal Reg. CE 178 del 28 gennaio 2002, alle norme relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva (Reg. CE 1019/02 del 13.06.02) ed alle disposizioni che interessano etichettatura e certificazioni varie, ha organizzato un servizio di assistenza tecnica qualificata per tutti i soci interessati.

Per usufruire di tale servizio, ovviamente gratuito per i soci, si prega di contattare i nostri uffici di Cosenza - Telef. 0984.27.835 e concordare un incontro con un tecnico che si recherà presso la Vostra Azienda per poter meglio capire e quindi risolvere i problemi di ognuno.
 

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