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Il rispetto degli obblighi della Condizionalità                

La condizionalità nasce alla fine degli anni novanta in forma volontaria ed è limitata all’aspetto della “compatibilità ambientale” per cui gli Stati membri dell’U.E. decidono se e come applicarla. Con Agenda 2000 viene proposto un meccanismo in base al quale i beneficiari di pagamenti diretti devono assicurare il rispetto di alcuni requisiti in materia di protezione ambientale, benessere degli animali e sanità pubblica. L’inosservanza di tali requisiti definiti “livelli di riferimento” doveva convertirsi in una riduzione del sostegno ad essi garantito. Si è creato, quindi, il cosiddetto sostegno condizionato o condizionalità che subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di particolari disposizioni normative. La riforma Fischler porta ad un rafforzamento del concetto di condizionalità, L’elemento caratteristico della riforma è il disaccoppiamento dell’aiuto, cioè l’aiuto percepito dagli agricoltori non dipende più nè da quanto si produce (modello accoppiato della “vecchia” PAC) nè da cosa si produce (modello “parzialmente disaccoppiato”delle riforme 1992 e 1999), ma è legato al possesso della terra sulla quale deve svolgersi ‘attività agricola. La condizionalità, dunque, vincola i percettori di aiuti diretti al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali sanciti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale regolamento dispone, inoltre, che gli agricoltori siano liberi di produrre o di non produrre, sulla base delle convenienze di mercato ricevendo, comunque, l’aiuto purché rispettino gli obblighi della condizionalità. Gli agricoltori che beneficiano di uno o più dei seguenti regimi di sostegno sono soggetti al rispetto degli impegni dì condizionalità che devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto:

1. pagamento unico (disaccoppiato);
2. altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione:
 - aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro;
 - premio per le colture proteiche; aiuto per il riso;
 - aiuto per la frutta a guscio;
 - aiuto specifico per colture energetiche;
 - aiuto alla produzione di patate da fecola;
 - premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
 - aiuto alla produzione di sementi;
 - aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità;
 - aiuto alla produzione dell’olio di oliva;
 - aiuto alla produzione di tabacco;
 - aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.

Le aziende agricole non sono tenute a rispettare tutti gli Atti e le Norme previste dal regime di condizionalità. Il numero e la tipologia degli impegni differiscono in base al tipo di azienda, alla sua ubicazione, all’utilizzo di sostanze pericolose, ect.
La condizionalità, ponendo precisi obiettivi di tutela ambientale, sanità pubblica e benessere degli animali, conferma il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e riconosce la valenza strategica, in termini sociali ed ambientali, dell’attività agricola.
In altre parole, la condizionalità costituisce, innanzitutto, un nuovo modo di “pensare” l’agricoltura ed un giusto riconoscimento agli imprenditori agricoli. In secondo luogo, il rispetto dei requisiti di condizionalità consente di non incorrere in penalizzazioni economiche conseguenti alla verifica delle inadempienze. Gli agricoltori inottemperanti potranno vedere ridotti o annullati i “pagamenti PAC” in rapporto alla gravità dell’inadempienza degli impegni previsti.
La maggior parte degli impegni di condizionalità sono sanciti da “norme legali vigenti” (comunitarie, nazionali e regionali), di conseguenza la non conoscenza di tali regole non è una valida giustificazione in caso di infrazioni. Quando l’agricoltore presenta la domanda per ricevere il pagamento PAC  sottoscrive anche l’impegno a rispettare le norme della condizionalità, nell’azienda da lui condotta, dichiarando di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni
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L’autorità competente per il coordinamento dei controlli è l’AGEA che, per l’esecuzione di alcune verifiche a carattere specialistico, può avvalersi del supporto di enti di controllo specializzati (per es. le ASL). I controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo, I controlli documentali sono portati a termine acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori e, se necessario, dagli enti di controllo specializzati, mentre i controlli oggettivi sono effettuati grazie all’ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es, controllo in azienda). Nella fase di controllo in azienda l’accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite checklist dove vengono indicate una serie di indici di verifica articolati in portata, gravità e durata:

- Portata: misura dell’importo territoriale dell’infrazione, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio (% di superficie ad esempio);

-Gravità: misura delle conseguenze dell’infrazione, alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione (livello d’impatto su ambiente/salute);

- Durata: misura il lasso di tempo nel corso del quale perdurano gli effetti dell’infrazione e tiene conto della possibilità/ impossibilità di eliminarli con mezzi ragionevoli (permanenza degli effetti).

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