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Il rispetto degli obblighi della Condizionalità
La condizionalità
nasce alla fine degli anni novanta in forma volontaria ed è limitata
all’aspetto della “compatibilità ambientale” per cui gli Stati membri
dell’U.E. decidono se e come applicarla. Con Agenda 2000 viene
proposto un meccanismo in base al quale i beneficiari di pagamenti
diretti devono assicurare il rispetto di alcuni requisiti in materia
di protezione ambientale, benessere degli animali e sanità pubblica.
L’inosservanza di tali requisiti definiti “livelli di riferimento”
doveva convertirsi in una riduzione del sostegno ad essi garantito. Si
è creato, quindi, il cosiddetto sostegno condizionato o condizionalità
che subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di
particolari disposizioni normative. La riforma Fischler porta ad un
rafforzamento del concetto di condizionalità, L’elemento
caratteristico della riforma è il disaccoppiamento dell’aiuto, cioè
l’aiuto percepito dagli agricoltori non dipende più nè da quanto si
produce (modello accoppiato della “vecchia” PAC) nè da cosa si produce
(modello “parzialmente disaccoppiato”delle riforme 1992 e 1999), ma è
legato al possesso della terra sulla quale deve svolgersi ‘attività
agricola. La condizionalità, dunque, vincola i percettori di aiuti
diretti al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone
condizioni agronomiche e ambientali sanciti dagli articoli 4 e 5 del
regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale regolamento dispone, inoltre, che
gli agricoltori siano liberi di produrre o di non produrre, sulla base
delle convenienze di mercato ricevendo, comunque, l’aiuto purché
rispettino gli obblighi della condizionalità. Gli agricoltori che
beneficiano di uno o più dei seguenti regimi di sostegno sono soggetti
al rispetto degli impegni dì condizionalità che devono essere
rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria
di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si
percepisce alcun aiuto: |
1. pagamento unico (disaccoppiato);
2. altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o
produzione:
- aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche; aiuto per il riso;
- aiuto per la frutta a guscio;
- aiuto specifico per colture energetiche;
- aiuto alla produzione di patate da fecola;
- premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
- aiuto alla produzione di sementi;
- aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni
di qualità;
- aiuto alla produzione dell’olio di oliva;
- aiuto alla produzione di tabacco;
- aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta. |
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Le aziende agricole non sono tenute a
rispettare tutti gli Atti e le Norme previste dal regime di
condizionalità. Il numero e la tipologia degli impegni differiscono in
base al tipo di azienda, alla sua ubicazione, all’utilizzo di sostanze
pericolose, ect.
La condizionalità, ponendo precisi obiettivi di tutela ambientale,
sanità pubblica e benessere degli animali, conferma il ruolo
multifunzionale dell’agricoltura e riconosce la valenza strategica, in
termini sociali ed ambientali, dell’attività agricola.
In altre parole, la condizionalità costituisce, innanzitutto, un nuovo
modo di “pensare” l’agricoltura ed un giusto riconoscimento agli
imprenditori agricoli. In secondo luogo, il rispetto dei requisiti di
condizionalità consente di non incorrere in penalizzazioni economiche
conseguenti alla verifica delle inadempienze. Gli agricoltori
inottemperanti potranno vedere ridotti o annullati i “pagamenti PAC”
in rapporto alla gravità dell’inadempienza degli impegni previsti.
La maggior parte degli impegni di condizionalità sono sanciti da
“norme legali vigenti” (comunitarie, nazionali e regionali), di
conseguenza la non conoscenza di tali regole non è una valida
giustificazione in caso di infrazioni. Quando l’agricoltore presenta
la domanda per ricevere il pagamento PAC sottoscrive anche l’impegno
a rispettare le norme della condizionalità, nell’azienda da lui
condotta, dichiarando di aver preso atto delle condizioni e delle
modalità che regolano la corresponsione del pagamento dei premi
previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successive modificazioni e
integrazioni. |
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L’autorità competente
per il coordinamento dei controlli è l’AGEA che, per l’esecuzione di
alcune verifiche a carattere specialistico, può avvalersi del supporto di
enti di controllo specializzati (per es. le ASL). I controlli possono
essere di tipo documentale o oggettivo, I controlli documentali sono
portati a termine acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori e,
se necessario, dagli enti di controllo specializzati, mentre i controlli
oggettivi sono effettuati grazie all’ausilio di particolari tecnologie
(es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e
metodologie (es, controllo in azienda). Nella fase di controllo in azienda
l’accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato
attraverso la compilazione di apposite checklist dove vengono indicate una
serie di indici di verifica articolati in portata, gravità e durata:
- Portata: misura
dell’importo territoriale dell’infrazione, che può essere limitato
all’azienda oppure più ampio (% di superficie ad esempio);
-Gravità:
misura delle conseguenze dell’infrazione, alla luce degli obiettivi del
requisito o della norma in questione (livello d’impatto su
ambiente/salute);
- Durata: misura
il lasso di tempo nel corso del quale perdurano gli effetti
dell’infrazione e tiene conto della possibilità/ impossibilità di
eliminarli con mezzi ragionevoli (permanenza degli effetti).
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