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Al fine di assicurare un’applicazione
della condizionalità che incentivi l’attuazione di specifici
interventi correttivi il sistema di controllo è stato completato
prevedendo introduzione di una “forma di avvertimento” modulata in
modo da favorire il cosiddetto “ravvedimento” conseguente
all’infrazione (Segnalazione e Intervento correttivo).
-Segnalazione: se, a seguito di un
controllo, viene riscontrata un’infrazione di portata inferiore ad un
livello minimo stabilito per ogni Atto e Norma, l’azienda non subisce
alcuna riduzione del pagamento diretto ma riceve una segnalazione.
L’agricoltore che riceve una segnalazione è inserito in una categoria
di rischio maggiore, con possibilità di essere selezionato per i
controlli anche negli anni successivi.
- Intervento correttivo: quando, a
seguito di un controllo, viene riscontrata un’infrazione che dia luogo
a riduzione del pagamento diretto, l’agricoltore ha la possibilità di
effettuare un intervento correttivo (solo nei casi previsti per ogni
Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi
stabiliti dall’Autontà di controllo competente). Se gli interventi
correttivi vengono attuati con successo la riduzione del pagamento
diretto è quantificata nella misura minima prevista dell’l%.
La normativa comunitaria prevede
l’applicazione delle sanzioni per campo di condizionalità
I campi di condizionalità, per i quali
calcolare le eventuali riduzioni del premio. per l’anno 2007, fanno
riferimento a 4 settori omogenei. Per ogni infrazione rilevata si
quantifica il livello della violazione in termini di portata, gravità
e durata. La quantificazione del livello
di violazione è: - Basso = 1 - Medio
= 3 - Alto = 5
La riduzione totale è pari alla somma
delle riduzioni calcolate separatamente per ciascun campo di
condizionalità. Nel primo anno di riscontro dell’inadempienza, non può
essere superiore al 5%, salvo i casi di intenzionalità
Nel caso di negligenza, si applica
mediamente una riduzione del 3% (1% in caso di infrazione poco grave,
5% in caso di infrazione grave) per ciascun campo di condizionalità
violata. Ad ogni modo, nel prima anno in cui viene rilevata
l’inadempienza, la riduzione totale non può superare il 5% dei
pagamenti diretti, salvo in caso di intenzionalità, Nel caso di
ripetizione della medesima infrazione nell’anno successivo all’anno x,
la riduzione dell’anno x è moltiplicata per il fattore 3, fino al
raggiungimento della soglia del 15%. Raggiunta tale soglia, ogni
successiva ripetizione è considerata affetta da intenzionalità e
comporta una riduzione non inferiore al 20% (a giudizio dell’Organismo
Pagatore, può essere ridotta all 5% o innalzata fino al 100%).
L’infrazione si considera intenzionale: quando supera i limiti
stabiliti dall’Autorità di controllo; se l’Autorità di controllo
riscontra il mancato adempimento delle prescrizioni per il rispetto
delle disposizioni violate; se viene riscontrata dagli Enti di
controllo specializzati nel corso del controlli previsti; quando si
verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell’infrazione. L’ASPROL
Cosenza, nell’ambito della realizzazione del proprio programma di
attività ed in particolare nelle attività di assistenza tecnica e
introduzione di tecniche di coltivazione integrata, affianca le
aziende olivicole associate con attività di formazione in campo e di
sostegno ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalla
condizionalità, fornendo utili e concrete informazioni di assistenza
volte al miglioramento del settore. |