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Le risorse disponibili per il settore olivicolo a livello regionale per tali programmi di attività, sono insufficienti e non adeguate alle esigenze di sviluppo del settore e all’importanza strategica che il settore stesso svolge in Calabria (principale coltura della regione in termini di PLV), sia sul piano produttivo ed economico sia su quello ambientale, paesaggistico, sociale e culturale.
Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all’intero settore mediante l’utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori olivicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell’OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR fino al termine della conclusione della realizzazione dei programmi in corso.
A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati nell’ambito dell’OCM riguarderanno alcune azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. Fermo restando la compatibilità con il Regolamento CE 2080/2005, gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell’ambito dei PSR.
Per i produttori associati, la consulenza e assistenza tecnica specifica per le produzioni olivicole viene erogata esclusivamente nell’ambito dei programmi di attività delle Organizzazioni di produttori olivicoli, mentre nell’ambito della misura 114 del PSR, agli imprenditori soci delle OP del settore olivicolo, è assicurata la consulenza per tutte le altre materie.
In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l’operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori olivicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell’ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, secondo quanto riportato nella tabella successiva. |
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