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TITOLO I Articolo 1 E' costituita l'associazione tra produttori olivicoli denominata "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA DI COSENZA - in sigla AS.PR.OL.", con sede in Cosenza, attualmente alla via Piave n. 3. Essa è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme di legge in materia, nonchè dal Reg. CEE 952/97 e successive modifiche, dalla legge 20 ottobre 1978 n.674, dalla legge regionale n.13/82 dal Reg. CEE n.136/66, dei Reg. (U.E.) nn.2366 e 2367 del 1998. L'associazione svolge la propria attività nel settore dei prodotti derivanti dalla coltivazione dell'olivo, proveniente da aziende agricole situate nella provincia di Cosenza e nelle altre province della Regione Calabria. L'associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può istituire sezioni e uffici periferici nell'ambito della Regione.
L'associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilaventi
(31/12/2020) salvo proroga deliberata dall'assemblea. Articolo 2
L'Associazione
può partecipare ed aderire ad altre associazioni ed enti, regionali e/o
nazionali, che si propongono finalità che possano concorrere, direttamente o
strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari e degli obiettivi
della politica agricola dell'Unione Europea. In particolare l'Associazione può
aderire ad organizzazioni di categoria e ad unioni di associazioni dei
produttori. Essa può inoltre promuovere o partecipare alla costituzione di società consortili ovvero partecipare a società di capitali ,istituti, enti pubblici o privati che abbiano finalità dirette o indirette volte al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.
Articolo 3
L'Associazione,
che non ha fini di lucro, ha per scopo la concentrazione dell'offerta e
l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato, in armonia con gli
indirizzi della politica agricola comunitaria e nazionale.
L'Associazione
si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze
strutturali in materia di offerta e immissione del prodotto nel mercato, di
valorizzare la produzione rappresentata e di partecipare alla programmazione
agricola regionale.
L'Associazione
ha la disponibilità del prodotto degli associati e per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali: a) determina, con efficacia vincolante per gli
associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di
produzione e di immissione nel mercato, con particolare riferimento a pratiche
biologiche o di qualificazione produttiva;
b)
determina e applica norme di conoscenza della produzione, in particolare tese
ad acquisire informazioni sulle quantità presumibili, nonchè su quelle
effettivamente prodotte;
c)
rappresenta i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati,
in particolare degli organi della Pubblica Amministrazione;
d)
stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al
raggiungimento degli scopi associativi;
e)
attua iniziative a favore dei propri associati per il miglioramento delle
condizioni di produzione e dell'offerta, in particolare per la fornitura di
servizi e strutture privilegiando, a parità di condizioni, quelle già esistenti
presso gli associati;
f)
promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative
per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;
g)
provvede in via sussidiaria all'immissione del prodotto nel mercato nel caso di
cui al successivo art.7;
h)
promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla
riconversione e razionalizzazione
produttiva delle aziende associate curando,in collaborazione con i competenti
servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e
privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
i)
svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto mediante
partecipazione a mostre e fiere, l'adozione di marchi e l'utilizzazione di
canali pubblicitari e d'informazione, anche attraverso l'adozione di progetti
di comunicazione grafica coordinata;
l)
riscuote, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi e contributi
vari da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza
liberatoria;
m)
compie tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al migliore
conseguimento dei fini statutari cosi' come disposto dall'art. 7 L.674/78 in
deroga all'art. 17 C.C.; n) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le Associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alle attività connesse al regime di aiuto alla produzione, commercializzazione e miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.
TITOLO II
ASSOCIATI
Articolo 4
L'Associazione
è aperta a tutti coloro che siano portatori di comuni interessi e perseguano il
soddisfacimento dei medesimi scopi.
L'ammissione
all'Associazione , subordinata al possesso dei requisiti come appresso
specificati, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Possono
essere ammessi all'Associazione i produttori agricoli che siano conduttori di
aziende olivicole operanti nella regione nonchè le cooperative, loro consorzi
ed altre forme associative costituite nella regione stessa esclusivamente da
produttori agricoli per la produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti trattati dall'Associazione.
Possono
essere altresì ammessi, alle condizioni di legge, i produttori singoli ed
associati, le cui aziende siano situate in zone limitrofe a quella sopra
indicata.
Non
possono partecipare all'Associazione i produttori che facciano parte di altre
Associazioni, del medesimo settore, operanti nello stesso territorio o di
cooperative o di altre forme associative aderenti all'Associazione stessa o ad
altre Associazioni, del medesimo settore, operanti nello stesso territorio
nonchè coloro che siano stati sottoposti ad un procedimento di interdizione o a
procedure concorsuali. La quota di partecipazione all'associazione ed il contributo associativo sono intrasmissibili fatta eccezione per il caso di morte del titolare;sono altresì non rivalutabili durante la vita dell'associazione.
Articolo 5
L'aspirante
associato deve indirizzare domanda all'Associazione contenente le seguenti
indicazioni:
a) cognome,
nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale e partita
l.V.A.;
b)
ubicazione ed estensione dei terreni adibiti alle produzioni che interessano
l'attività dell'Associazione, nonchè il titolo in virtù del quale i terreni
stessi sono condotti;
c)
le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio.
Se
la domanda è proposta da organismi che, in base alle proprie norme statutarie,
abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, essa deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante e indicare la denominazione e la sede sociale. Alla
domanda deve essere allegata:
1)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2)
copia autentica della delibera con cui è stata decisa la richiesta di adesione
e l'assunzione degli obblighi conseguenti, in particolare quelli di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 7 del presente Statuto;
3)
elenco dei soci corredato, per ciascuno di essi, delle stesse indicazioni
richieste per i produttori singoli.
In
ogni caso i rapporti economici tra l'organismo associativo aderente
all'Associazione ed i propri soci rimangono regolati dal relativo statuto.
Con
la domanda l'aspirante associato assume l'impegno di osservare le norme del
presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e
l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonchè il
possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
Il
Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla
presentazione della stessa. Il socio viene informato dell'avvenuta ammissione ovvero della reiezione della domanda, che deve essere motivata.
Articolo 6
Con
l'ammissione l'associato diventa titolare dei seguenti diritti:
a)
diritto di beneficiare dei servizi e dei risultati dell'attività svolta in
generale dall'Associazione;
b)
diritto alla parità di trattamento;
c)
diritto alla responsabilità limitata;
d)
diritto di partecipazione all'Associazione e di voto, salve le limitazioni di
cui all'art. 14;
e)
diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari;
f)
diritto di recesso, nei limiti stabiliti dall'art. 11; g) diritto di prendere visione dei bilanci, del libro soci e di quello delle assemblee.
Articolo 7
Con
l'ammissione l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno di
mantenere il vincolo associativo per tre anni dalla data di adesione.
L'associato
assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:
a)
di osservare, in materia di produzione e di immissione del prodotto nel
mercato, le norme stabilite dall'Associazione;
b)
di effettuare l'immissione nel mercato di tutta la produzione destinata alla
commercializzazione, secondo le regole di conferimento e di immissione
stabilite dall'Associazione, che vigila sul rispetto delle stesse.
In
sostituzione di quest'obbligo gli
associati possono, alle condizioni prescritte, far effettuare dall'Associazione
stessa l'immissione nel mercato della loro produzione. In questo caso può
essere autorizzata l'immissione di una parte della produzione conformemente al
precedente comma. Gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano alla parte della produzione per la quale l'associato aveva concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della sua adesione all'Associazione, a condizione che quest'ultima sia stata informata, prima dell'adesione, dell'estensione e della durata degli obblighi contratti.
Articolo 8
L'associato
è tenuto a versare i contributi annualmente deliberati dall'Assemblea necessari
per il funzionamento amministrativo dell'Associazione e per il conseguimento
degli scopi statutari.
L'Associato
moroso può, previa diffida da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, essere
escluso dall'Associazione. E' considerato moroso il socio che non corrisponde per tre annualità i contributi associativi deliberati dall'Assemblea.
Articolo 9 L'Associazione ha la potestà di vigilare sulla osservanza degli obblighi associativi da parte degli associati, nonchè di disporre diffide e sanzioni secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10
E'
escluso l'associato:
a)
che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
b)
che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
c)
che si renda responsabile di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi
statutari o di legge ovvero del dovere generale di collaborazione e lealtà
verso l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata al socio per iscritto.
Articolo 11
Il
recesso è consentito all'associato decorso il terzo anno di vincolo e a
condizione che comunichi la volontà di recedere con raccomandata A. R., almeno
dodici mesi prima.
In
mancanza di preavviso, il vincolo associativo si intende automaticamente
rinnovato per eguale periodo. Il Consiglio Direttivo verifica la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione restano comunque vincolati per gli impegni antecedentemente assunti.
TITOLO III
ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 12
Gli
organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 13 L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ed eccezionalmente entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
Articolo 14
A ciascun
associato, sia esso socio individuale o membro di società
cooperativa, consorzio di cooperative o altra forma associativa, spetta un
voto. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un componente il nucleo familiare secondo il disposto dell'art. 2 comma 2 punto 6 L. 674/78. L'associato in mora nei versamenti o sospeso dall'Associazione non può intervenire in Assemblea. Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi artt. 15 e 16, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle Assemblee parziali.
Articolo 15
Quando
il numero dei produttori, associati direttamente o tramite un ente aderente,
sia superiore a 300, l'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti
dalle Assemblee parziali anche su liste separate, convocate dal Presidente
previa delibera del Consiglio Direttivo, nelle località dove risiedono non meno
di 50 associati e presiedute da un membro del Consiglio Direttivo o da un
associato a ciò appositamente delegato, il tutto nel rispetto di quanto
previsto dall'art.2 comma 2.2 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
Le
Assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 50
(cinquanta) associati presenti o rappresentati. Se il numero degli intervenuti
non è esatto multiplo di 50 (cinquanta) ed il resto supera i 25 (venticinque)
associati, viene eletto un delegato anche per questo resto.
Le
società cooperative, i loro consorzi e gli altri organismi aderenti all
'Associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa
proporzione di cui al comma precedente.
I
delegati devono essere associati e devono intervenire personalmente
all'Assemblea generale. Le Assemblee parziali devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale.
Articolo 16
Le
Assemblee generali sono convocate almeno quindici giorni prima dell'adunanza,
mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da
affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche se
istituiti, oppure attraverso la sua pubblicazione, in estratto, almeno 30
giorni prima della adunanza, su un giornale quotidiano o su un periodico
diffuso nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
Nel
caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 5 giorni
prima della Assemblea generale.
La
convocazione delle Assemblee parziali sarà fatta con lo stesso sistema previsto
dal primo comma del presente articolo, limitatamente al territorio interessato
all'Assemblea parziale.
L'avviso
di convocazione dovra' essere emanato almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione, sia per l'Assemblea generale sia per le Assemblee parziali, dovrà indicare le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza nonchè della seconda, che non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima.
Articolo 17
L'Assemblea
è valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli
associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti.
L'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta degli associati intervenuti personalmente o per
delega, fatto salvo il disposto dell'art. 19 comma 2° del presente Statuto. Ai
sensi dell'art.2 n.4 e art. 3 della legge 674/78 nel caso l'Associazione adotti
regolamenti per il proprio funzionamento;
definisca
programmi di produzione e di commercializzazione;
stipuli
convenzioni e contratti anche interprofessionali in rappresentanza dei propri
associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio, e l'immissione sul mercato
dei prodotti, le relative delibere devono essere assunte dall'Assemblea a
maggioranza assoluta dei soci, dei delegati, o dei delegati eletti dalle
Assemblee parziali in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti in
seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per
delega o dai delegati almeno un quinto degli associati.
E'
richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nell'ipotesi di
cui all'art. 18 lettera e).
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea, di regola, delibera per voto palese.
Articolo 18
E'
di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:
a)
approvare i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio
Direttivo;
b)
eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio ed il Presidente dei Revisori dei
Conti;
c)
impartire le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità
dell'Associazione;
d)
deliberare sulle materie di cui alle lettere a), d) e g) dell'art. 3, nonchè
sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e)
deliberare la sostituzione di cui all'art.7 lettera b) comma 2;
f)
determinare il contributo associativo annuale nonchè eventuali contributi
straordinari;
g)
deliberare compensi e rimborsi spese ai componenti del Consiglio Direttivo,
Comitato Esecutivo, Collegio dei Revisori dei Conti; h) deliberare i regolamenti interni.
Articolo 19
E'
di competenza dell'Assemblea, in sede straordinaria, la modifica del presente
Statuto e lo scioglimento anticipato dell'Associazione.
Le
modalità di convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria, sia per le
parziali che per le generali, sono le medesime previste per l'Assemblea in sede
ordinaria.
In
sede straordinaria l'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia
presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni in sede di Assemblea straordinaria vengono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti.
Articolo 20
Il
Consiglio Direttivo è composto da non meno di 7 (sette) e non più di 11
(undici) membri.
Qualora
nell'Assemblea siano state presentate più liste, ciascuna delle quali
sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) associati, i seggi del Consiglio
Direttivo vengono ripartiti tra i candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti, in ragione di due terzi alla lista che ha ottenuto i maggiori
suffraggi ed il restante terzo alle altre liste, suddividendo in proporzione i
seggi.
Il
Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone
designate dai rappresentanti locali della pubblica Amministrazione ed altri
enti interessati alla produzione.
Il
Consiglio resta in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio
Direttivo provvede a sostituirli.
I
membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio, previa
conferma dell'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il VicePresidente ed il Comitato
Esecutivo, scegliendoli tra i suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente per iscritto almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o telefax almeno un giorno prima dell'adunanza.
Articolo 21
Il
Consiglio Direttivo è investito di un potere generale per la gestione
dell'Associazione.
In
particolare è di sua competenza:
a)
provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli
associati;
b)
deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle
deliberazioni da essa adottate;
c)
deliberare sulle domande di ammissione e di recesso, nonchè sull'applicazione
delle sanzioni;
d)
nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi determinandone i compiti e
fissandone i compensi e le spese;
e)
nominare il Direttore dell'Associazione;
f)
predisporre il bilancio d'esercizio corredato con la relazione illustrativa
nonchè il bilancio preventivo, e sottoporli annualmente all'approvazione
dell'Assemblea;
g)
istituire uffici o sezioni periferiche dell'Associazione;
h)
deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
i)
compiere tutte le operazione mobiliari ed immobiliari di cui all'art. 3 lettera
m) del presente Statuto;
l)
richiedere affidamenti, contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e
istituti di credito;
m)
deliberare sull'assunzione e concessioni di fideiussioni e su tutte le
operazioni commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli
scopi sociali. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.
Articolo 22
Per
la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. Il Direttore dell'Associazione, ove nominato, partecipa alle adunanze ed esercita le funzioni di segretario.
Articolo 23
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed
in giudizio, con la facoltà di conferire la necessaria procura.
Il
Presidente convoca e presiede gli organi direttivi. In caso di assenza ed
impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente o da uno dei Vice-Presidenti
all'uopo designato. Al Presidente e al Vicepresidente nonchè, eventualmente, agli altri consiglieri, è attribuita una indennità di funzione.
Articolo 24
Il
Comitato esecutivo è composto da non meno di tre e non più di cinque membri
eletti dal Consiglio Direttivo, compresi il Presidente ed il Vice o i Vice
Presidenti, che sono membri di diritto.
Al
comitato esecutivo possono essere delegati i seguenti compiti, previa apposita
delibera consiliare:
a)
assumere e licenziare il personale e stabilire il relativo compenso;
b)
deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
c)
adottare il regolamento di organizzazione degli uffici dell'associazione
proposto dal direttore;
d)
stipulare convenzioni con esperti e tecnici;
e)
deliberare i regolamenti che avranno immediata efficacia, salva ratifica della
prima assemblea utile;
f)
deliberare locazioni di mobili ed immobili e l'acquisto di macchinari,
impianti, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il
conseguimento degli scopi sociali;
g)
stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.
Il
Comitato Esecutivo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio
Direttivo. Il Direttore dell'Associazione, ove nominato, partecipa alle adunanze ed esercita le funzioni di segretario.
Articolo 25
L'Associazione
assume, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.472/97, il debito per le eventuali
sanzioni amministrative irrogate per violazioni commesse senza dolo o colpa
grave dai rappresentanti e/o dagli amministratori e/o dai dipendenti
dell'Associazione stessa nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
Articolo 26
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due
supplenti, scelti anche tra soggetti estranei all'Associazione. Il Presidente
viene nominato dall'Assemblea.
I
Revisori durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. L'emolumento dei revisori viene fissato dall'Assemblea prima della loro elezione.
TITOLO IV
PATRIMONIO ENTRATE - BILANCIO
Articolo 27
Il
patrimonio dell'Associazione può comprendere beni mobili ed immobili, diritti
reali e di credito e di qualsiasi natura, acquistati a titolo gratuito od
oneroso.
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)
dai contributi degli associati;
b)
da erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati;
c)
dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l'Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad
aumenti del patrimonio;
d)
dalle rendite patrimoniali, fondiarie e di capitali;
e)
da acquisti e proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività svolte in
conformità dei propri fini istituzionali.
L'associato
non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i vincoli di legge.
Articolo 28
L'esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Nel
caso di scioglimento dell'Associazione, spetta all'Assemblea generale
straordinaria decidere sulla destinazione del patrimonio sociale al netto delle
spese, oneri ed obblighi di qualsiasi natura, con vincolo di destinazione ad
altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge
23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea generale straordinaria può nominare uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone poteri e competenze.
Articolo 30
Per
tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del
Codice Civile in materia di associazioni e alle disposizioni comunitarie e
nazionali che regolano il settore di operatività dell'Associazione. Firmato: Luigi De Santis notaio. |
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